Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22972 del 22 maggio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza anticipatoria dell'udienza adottata dal giudice nel corso del dibattimento non deve essere notificata all'imputato almeno sette giorni prima della nuova udienza, atteso che tale obbligo č previsto dall'art. 465 cod.proc.pen. esclusivamente nell'ipotesi di anticipazione della udienza nella fase degli atti preliminari, in cui non ha ancora avuto modo di esplicarsi pienamente l'attivitą difensiva attraverso la conoscenza di tutti gli atti del processo, ivi comprese le liste testimoniali.

(massima n. 2)

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, rendono comunque applicabile la circostanza aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen., poiché detta attestazione ha finalitą di rilievo pubblico, al fine di rendere certo lo svolgimento della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte.

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