Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35187 del 21 ottobre 2002

(13 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l'azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un quid pluris rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario.

(massima n. 2)

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata con il suo consenso.

(massima n. 3)

Gli atti dei quali il perito può prendere cognizione non sono soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli dei quali la legge prevede l'acquisizione a tale fascicolo e cioè anche quegli atti di cui non è esclusa, in astratto, la possibilità di inserimento in esso durante tutto il corso del giudizio, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico peritale, di ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazioni. (Fattispecie concernente l'esecuzione di una perizia psichiatrica disposta nelle forme dell'incidente probatorio, in riferimento alla quale la Corte, premessa l'operatività delle regole stabilite per l'assunzione delle prove in dibattimento, stante il rinvio di cui all'art. 401, comma 5, c.p.p., ha ritenuto che legittimamente il perito avesse preso cognizione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle indagini preliminari, nonché del contenuto delle intercettazioni ambientali, in quanto si trattava di atti suscettibili di essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento).

(massima n. 4)

Il giudizio abbreviato, pur incidendo sulla misura della pena, non è istituto di diritto sostanziale e, pertanto, non può trovare aplicazione, riguardo ad esso, la disciplina dettata dall'art. 2, commi secondo e terzo, c.p. in materia di sucessione di leggi penali nel tempo.

(massima n. 5)

Il perito non ha l'obbligo di documentare l'attività da lui svolta, essendo egli soltanto tenuto, ai sensi dell'art. 230, comma 2, c.p.p., a dare atto, nella «relazione» delle eventuali osservazioni e riserve formulate dai consulenti di parte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, trattandosi di perizia psichiatrica, la Corte ha escluso che il perito avesse l'obbligo di conservare la documentazione afferente i colloqui da lui avuti con il periziando, specificando che questi ultimi non possono essere paragonati né all'esame delle parti né alla richiesta di notizie previsti, rispettivamente, dal secondo e dal terzo comma dell'art. 228 c.p.p., in quanto diretti ad accertare non il reale svolgimento dei fatti, ma soltanto il modo in cui il fatto oggetto dell'imputazione è stato percepito dal periziando e le ragioni del suo agire).

(massima n. 6)

Il perito, ai sensi dell'art. 228, comma 2, c.p.p., può avvalersi di «ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni», senza che i detti ausiliari siano tenuti a prestare giuramento ma alla sola condizione che i dati da essi raccolti siano poi, dal perito stesso - assumendone egli l'esclusiva responsabilità - autonomamente elaborati e valutati (principio affermato, nella specie, trattandosi di perizia psichiatrica,con riguardo ai test fatti effettuare, previa loro scelta da parte del perito, ad uno psicologico di fiducia di quest'ultimo).

(massima n. 7)

In tema di perizia, l'art. 228, comma 1, c.p.p., nello stabilire che il perito «può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento», deve intendersi come riferito non solo agli atti che siano inseribili nel fascicolo da formarsi, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare, ma anche a tutti quelli di cui la legge non esclude, in astratto, la possibilità di inserimento in detto fascicolo, d'ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazoni, durante tutto il corso del giudizio, anche successivamente al conferimento dell'incarico peritale (principio affermato con riguardo a perizia disposta in sede di incidente probatorio, sulla base del richiamo, contenuto nell'art.401, comma 5, c.p.p., alle «forme stabilite per il dibattimento.

(massima n. 8)

L'art. 501 c.p.p., nel rinviare, per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici, alle disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili, esclude per ciò stesso la possibilità di contro-esame del perito da parte dei consulenti di parte, atteso che le suddette disposizioni non prevedono alcuna forma di contro-esame dei testimoni tra loro, ma soltanto la possibilità che agli stessi siano rivolte domande da parte del pubblico ministero e dei difensori delle parti e che possa darsi luogo a confronto tra loro.

(massima n. 9)

La circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone in tanto è configurabile, in quanto l'azione si diriga verso una persona e tale è l'uomo soltanto finché vive. Ne consegue che, una volta intervenuta la morte della persona, gli atti di crudeltà compiuti contro le sue spoglie possono integrare all'occorrenza un reato diverso, ma non la circostanza in questione.

(massima n. 10)

La possibilità di partecipazione dei consulenti di parte delle operazioni peritali, prevista dall'art. 230, comma 2, c.p.p., non implica che essi possano esaminare direttamente «la persona, la cosa ed il luogo oggetto della perizia», salvo che nel caso previsto dal successivo comma 3, e cioè qualora siano stati nominati dopo l'esaurimento delle suddette operazioni. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha respinto l'eccezione di nullità di una perizia psichiatrica nel corso del cui espletamento ai consulenti di parte non era stato consentito il contatto diretto con il periziando, ma soltanto l'assistenza a distanza mediante uso di strumenti tecnici che permettano di sentire le domande e le risposte come pure di formulare osservazioni e richieste).

(massima n. 11)

Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501, comma 1, c.p.p., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (e il consulente è equiparato al testimone), ma soltanto la possibilità che essi siano posti a confronto e che siano loro rivolte domande dal pubblico ministero, nonché dai difensori delle parti.

(massima n. 12)

Non sussiste nullità della perizia psichiatrica per il denegato assenso alla diretta partecipazione del consulente tecnico al colloquio con la persona oggetto dell'indagine, in quanto l'art. 230, comma 2, c.p.p. autorizza il consulente stesso a partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione, ma non ad esaminare direttamente la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. (Fattispecie nella quale, non ricorrendo l'ipotesi di nomina del consulente dopo l'esaurimento delle operazioni peritali prevista dall'art. 230, comma 3, c.p.p., era stata assicurata la partecipazione ad esse del consulente mediante l'impiego di apparecchiature che consentivano di ascoltare domande e risposte e di formulare osservazioni e richieste).

(massima n. 13)

Non sussiste nullità della perizia psichiatrica qualora il perito abbia distrutto la videoregistrazione del relativo colloquio, dovendosi escludere l'esistenza di un suo obbligo di documentazione dell'attività svolta, sia perché manca qualsiasi disposizione esplicita in tal senso, sia perché l'art. 230 c.p.p., mentre impone al giudice di fare menzione, nel verbale, delle richieste, delle osservazioni e delle riserve presentate dal consulente tecnico, esige dal perito soltanto che egli dia atto nella sua relazione di analoghe richieste a lui rivolte. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche sottolineato che la mancanza di un dovere di documentazione dell'attività svolta dal perito è resa evidente dalla considerazione che costui deve fornire le risposte ai quesiti nel corso dell'udienza, alla quale partecipano tutte le parti interessate con i loro consulenti tecnici e che, anche quando è stata autorizzata, per la difficoltà di illustrare soltanto oralmente il parere, la presentazione di relazione scritta, questa può essere letta solo dopo l'esame in contraddittorio del perito, con la conseguenza che eventuali irregolarità o inesattezze in essa contenute possono essere immediatamente contestate).

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