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Articolo 124 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Termine per proporre la querela. Rinuncia

Dispositivo dell'art. 124 Codice Penale

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato(1).

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [c.p.p. 339] o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio [542](2).

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi [597](3).

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato(4).

Note

(1) La clausola di salvezza con cui si apre la norma si riferisce, ad esempio, ai casi di violenza sessuale di cui agli articoli 609bis e 609septies, reato per cui è previsto un termine di sei mesi per l'esercizio della querela. Indipendentemente dal termine previsto, questo deve poi essere computato secondo il calendario comune, ovvero decorre dal momento della conoscenza completa e precisa, nonché certa del fatto delittuoso, a nulla rilevando il mero stato soggettivo di sospetto o di dubbio, determinato da ipotetici elementi.
(2) La rinuncia è una dichiarazione, irrevocabile ed incondizionata, espressa o tacita, proveniente da colui al quale spetta l'esercizio del diritto di querela, nel periodo successivo alla commissione del reato. Non deve poi essere confusa con l'istituto della remissione di querela (art. 152), che, presupponendo l'avvenuta presentazione dell querela stessa, ha l'effetto di estinguere il reato, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge, come in materia di reati sessuali.
(3) Per rinuncia tacita si intende la rinuncia che avviene attraverso il compimento di fatti incompatibili con la volontà di querelarsi da parte del soggetto che ha il diritto di proporre querela. La dottrina ha chiarito che gli atti di cui sopra rilevano solo qualora siano seri, non equivoci e concludenti.
(4) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

Ratio Legis

La norma contiene due istituti differenti: il termine di proposizione della querela e la rinuncia.
Di conseguenza, vengono in rilievo diverse ratio. Nel primo caso, il legislatore ha voluto evitare, attraverso la predisposizioni di termini di esercizio molto brevi, che la querela venisse utilizzata a scopo speculativo. Per contro, la rinuncia descrive la mancanza d'interesse della persona offesa alla perseguibilità del colpevole.

Spiegazione dell'art. 124 Codice Penale

La querela (art. 120) va presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, salvo che la legge disponga diversamente (ad es. art. 338).
La norma stessa chiarisce già di per sé l'astratta irrilevanza del momento effettivo in cui si è sviluppata la condotta criminosa, rilevando unicamente il momento in cui la persona offesa è venuta a conoscenza della commissione di un fatto di reato nei suoi confronti.

Ovviamente per i reati procedibili d'ufficio non esiste alcun termine e dunque la persona offesa potrà denunciare validamente il fatto in ogni momento (salvo il decorso della prescrizione ex artt. 158 e ss.).

Quindi, se , ad esempio, la vittima di un incidente stradale si avveda solo dopo mesi che in realtà ha subito un danno interno di cui prima non si era accorta, è dal momento della scoperta che decorrerà il termine dei tre mesi.

Per finalità di certezza dei rapporti giuridici e per permettere all'autore del reato un'efficace difesa, il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata una previa rinuncia espressa o tacita (ovviamente in un momento successivo al fatto) e la rinuncia si estende a tutti i concorrenti del reato (art. 110).

Massime relative all'art. 124 Codice Penale

Cass. pen. n. 19971/2023

In tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile.

Cass. pen. n. 48027/2022

In tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante.

Cass. pen. n. 2382/2021

In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla maturazione del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza.

Cass. pen. n. 25302/2021

Ai fini della valutazione della tempestività della proposizione della querela, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, per il principio del "favor rei" il fatto deve ritenersi commesso nel primo giorno del mese indicato.

Cass. pen. n. 35424/2020

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.

Cass. pen. n. 37353/2020

Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente ex art. 124, comma primo, cod. pen. dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese).

Cass. pen. n. 29546/2020

L'estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo, a condizione che intervenga entro il termine generale previsto dall'art. 124, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data della nuova contestazione.

Cass. pen. n. 15658/2020

In tema di querela, il termine di decadenza di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen. per la proposizione non si estende all'onere di indicazione degli elementi di prova già noti.

Cass. pen. n. 29619/2019

Il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato. (Fattispecie di appropriazione indebita di somme depositate su un libretto postale, cointestato alla persona offesa ed all'imputato, delegato alla gestione, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva fatto decorrere il predetto termine dal momento in cui la persona offesa aveva acquisito la consapevolezza che le somme non le sarebbero state restituite secondo le scansioni pattuite e rimaste inadempiute e non dal momento in cui si era avveduta del prelevamento delle stesse).

Cass. pen. n. 53408/2018

In tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto - reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione. (Fattispecie in tema di diffamazione continuata).

Cass. pen. n. 40150/2018

In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela.

Cass. pen. n. 36942/2018

In tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.

Cass. pen. n. 7988/2017

La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato.

Cass. pen. n. 37383/2016

La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità.

Cass. pen. n. 24380/2015

Deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.

Cass. pen. n. 39184/2013

La stipula di un contratto di transazione in ordine al danno subito non costituisce, di per sé, atto incompatibile con la volontà di presentare querela e non configura, pertanto, un'ipotesi di rinuncia tacita della persona offesa alla proposizione della querela, ai sensi dell'art. 124, comma terzo, cod. pen.

Cass. pen. n. 29378/2013

Il contenuto della querela può essere integrato successivamente alla presentazione dell'atto a condizione che l'istanza di punizione, relativa ai reati commessi in danno del querelante, sufficientemente specificati nei loro elementi costitutivi, risulti presentata completa nei suoi elementi essenziali entro il termine che la legge prescrive per la sua presentazione. (Fattispecie in cui nella querela, concernente ingiurie di un datore di lavoro ad un dipendente, presentata entro il termine di legge erano indicati tutti i fatti avvenuti mentre il successivo atto era finalizzato esclusivamente a specificare il giorno in cui per la prima volta erano state proferite le espressioni ingiuriose).

Cass. pen. n. 28036/2013

Il termine per la proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita ad oggetto le somme consegnate all'agente a scopo di investimento decorre non dal momento della consegna delle stesse o da quello della scadenza dell'obbligo di restituirle, bensì dal momento in cui la persona offesa abbia raggiunto la consapevolezza che le medesime non verranno restituita per fatto e scelta del detentore.

Cass. pen. n. 3214/2013

La tardività della querela, ai fini della sua rilevabilità in sede di legittimità, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, comportando l'accesso agli atti, non è realizzabile dal giudice di legittimità.

Cass. pen. n. 2241/2011

In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore da parte del genitore).

Cass. pen. n. 21889/2010

Il "dies a quo" del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società.

Cass. pen. n. 25986/2009

Il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia già in possesso di elementi oggettivi per l'identificazione dell'autore del reato, non già dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensì dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza. (Fattispecie di ritenuta tardività di querela presentata oltre un anno dopo il fatto nonostante la parte lesa fosse in grado, già in precedenza, di localizzare la casa ove si era consumata la pretesa violenza a suo danno).

Cass. pen. n. 42891/2008

In tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione. (Fattispecie in tema di reati sessuali ).

Cass. pen. n. 33466/2008

Ai fini della tempestiva presentazione della querela, grava sulla persona offesa, nell'ipotesi dei cosiddetti «ignoti identificabili » un onere di accertamento in ordine all'identità del soggetto attivo del reato (In motivazione, la S.C. ha precisato che ricorre l'ipotesi dei cosiddetti «ignoti identificabili » nel caso in cui l'autore del reato, non conosciuto nella sue generalità anagrafiche, sia fisicamente noto alla persona offesa e facilmente individuabile dalla stessa ).

Cass. pen. n. 13938/2008

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.

Cass. pen. n. 183/2008

In caso di reato continuato, da considerarsi quale fenomeno unitario solo per i limitati fini previsti espressamente dalla legge, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato.

Cass. pen. n. 15853/2006

È onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare la tardività della querela. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in quanto, a fronte dell'allegazione da parte dell'imputato di una serie di elementi volti a dimostrare la intempestività della querela, i giudici di merito si erano sottratti ad ogni doverosa indagine al riguardo).

Cass. pen. n. 5944/2006

In presenza di una diffamazione «a formazione progressiva» il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di «campagna stampa» in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in itinere.

Cass. pen. n. 40274/2005

Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente, ex art. 124, comma primo, c.p., dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Cass. pen. n. 35122/2003

L'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Nella specie non si è ritenuta prova sufficiente alla dimostrazione della piena conoscenza del fatto da parte del titolare del diritto di querela l'acquisizione al processo dei tabulati Telecom relativi a telefonate che lo avrebbero reso edotto del reato consumato in suo danno).

Cass. pen. n. 35958/2002

Non costituisce manifestazione univoca di una volontà incompatibile con la proposizione di querela (art. 124 c.p.) la transazione sul risarcimento dei danni intervenuta con la società assicuratrice per la responsabilità civile, atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sé la volontà di rinunciare alla istanza punitiva nei confronti dell'offensore e che, anche in tema di rinuncia, l'art. 339 c.p.p. tiene distinta l'ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l'azione civile risarcitoria

Cass. pen. n. 29923/2002

Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. (Fattispecie in tema di truffa contrattuale nella quale il corrispettivo del bene venduto era costituito da titoli di credito e con riferimento alla quale si è ritenuto che il termine per la proposizione della querela decorresse dal momento della loro completa riscossione da parte dell'agente).

Cass. pen. n. 25193/2002

In tema di decorrenza del termine per la proposizione della querela, la «notizia del fatto che costituisce il reato», dalla cui data, ai sensi dell'art. 124 c.p., inizia la detta decorrenza, non può precedere la consumazione dell'illecito, Ove però questa si protragga nel tempo, come nel caso di reato necessariamente o eventualmente permanente, il momento a cui deve aversi riguardo è quello in cui si realizzano gli elementi necessari del reato e non quello in cui cessa la consumazione. Pertanto, nel caso di truffa «contrattuale» commessa mediante induzione del soggetto passivo al versamento di un acconto, seguito dal rilascio di effetti cambiari soggetti a periodiche scadenze successive, il termine per la presentazione della querela ex art. 124 c.p. decorre non dalla cessazione degli effetti del reato (che si avrebbe solo con la definitiva acquisizione da parte dell'agente della valuta di tutti i titoli cambiari), ma fin dal versamento dell'acconto, in quanto è da tale momento, nel quale già si verifica un depauperamento del soggetto passivo con correlativo arricchimento dell'agente, che il reato medesimo risulta già perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, per cui ne diviene astrattamente possibile la conoscenza idonea a segnare l'inizio del termine di presentazione della querela.

Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari, ovvero dell'eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell'agente ed il reato si consuma, ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo.

Cass. pen. n. 3315/2000

Ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal comma primo dell'art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la identificazione dell'autore del reato, che è indispensabile perché la parte offesa dal reato, anche “intuitu personae”, possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione.

Cass. pen. n. 1094/2000

La mancanza di un atto formale di querela o, almeno, di una manifestazione di volontà della parte offesa che richieda, anche implicitamente, la punizione dell'autore del reato, non può essere superata con la considerazione che il reato era in origine perseguibile di ufficio, perchè, in tal modo, si verrebbe a vanificare il valore del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 124 c.p., decorrente dalla conoscenza del fatto storico riconducibile ad una ipotesi di reato.

Cass. pen. n. 14660/1999

Il termine di tre mesi, previsto per la presentazione della querela, decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. (Fattispecie in tema di diffamazione consumata mediante l'invio di lettere anonime, nella quale l'offeso, prima di proporre querela, ha esperito accertamenti, anche di natura tecnica, per giungere alla identificazione dell'autore degli scritti).

Cass. pen. n. 10363/1999

In tema di falso in cambiale, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento in cui il soggetto legittimato ad avanzare l'istanza di punizione viene genericamente informato della messa in circolazione di un titolo ad apparente sua firma, ma dal momento in cui egli ha conoscenza degli estremi del titolo, anche per poterne riconoscere o disconoscere la sottoscrizione.

Cass. pen. n. 10721/1998

L'onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine, e la decadenza dal diritto di proporla va accertata secondo criteri rigorosi e non può ritenersi verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio. (Nella specie la Corte ha escluso che dalla semplice conoscenza da parte del procuratore costituito nel procedimento civile della sottrazione del compendio pignorato potesse ritenersi ipso iure conosciuto tale evento anche dalla parte rappresentata, titolare del diritto di querela).

Cass. pen. n. 5007/1998

Il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione del reato. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal primo comma dell'art. 124 c.p., è da intendere la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che l'offeso abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente istanza di punizione.

Cass. pen. n. 9552/1997

Il termine per la presentazione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta decorre non già dalla data in cui si verifica l'inadempimento dell'obbligazione, ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l'obbligato, contraendo l'obbligazione, aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l'obbligazione con il proposito di non adempierla. (Nella fattispecie è stato ritenuto termine iniziale quello del tentativo di esecuzione forzata esperito dal creditore).

Cass. pen. n. 1460/1997

La disposizione dell'art. 337 comma terzo c.p.p., concernendo la prova della legittimazione ad esercitare il diritto di querela in nome della persona giuridica, ente o associazione, pone quale onere per il querelante l'indicazione della fonte specifica dei suoi poteri di rappresentanza, la quale costituisce una condizione di efficacia dell'atto, che deve essere verificata entro il termine di cui all'art. 124 c.p. Quando si tratta di società di capitali, l'onere è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 c.c. quale fonte, onde la prova di legittimazione è fornita, mentre non vi è ragione di presumere eventuale limitazione della norma statutaria, che per legge deve essere espressa.

Cass. pen. n. 8819/1996

In tema di querela, con riferimento al termine perentorio di cui all'art. 124, primo comma, c.p., (e nell'ipotesi in cui il diritto in questione non appartenga a persona giuridica), in virtù del nesso di rappresentanza organica — che comporta la riferibilità alla persona giuridica degli atti compiuti dalla persona fisica che legalmente la rappresenta — ai fini della valutazione degli stati soggettivi giuridicamente rilevanti, deve farsi riferimento agli atti negoziali compiuti dalla persona giuridica medesima, il contenuto dei quali, se espressivo della sussistenza di una determinata conoscenza, di quest'ultima costituisce prova idonea.

Cass. pen. n. 8294/1996

Nei reati permanenti perseguibili a querela, la querela deve essere presentata entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto delittuoso e non interrompe la permanenza che si protrae fino alla sentenza di primo grado senza che sia necessario presentare ulteriore querela e, quando nel capo di imputazione sia contestata la data di accertamento e non quella di cessazione della permanenza, senza che il P.M. debba in dibattimento procedere ad ulteriore contestazione. (Fattispecie in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Cass. pen. n. 3103/1994

Ogni qualvolta venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività dev'essere fornita da chi lo deduce e non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa, nella quale la S.C. ha censurato la pronuncia di merito che aveva ritenuto immotivatamente che la persona offesa, cittadino italiano, fosse venuta a conoscenza dell'opera lesiva della reputazione del coniuge deceduto, prima della pubblicazione in lingua italiana ed aveva altresì stimato che la produzione del documento di acquisto del libro e le altre circostanze di fatto che la stessa parte lesa chiedeva di poter provare possono costituire un espediente per procrastinare il termine di presentazione della querela).

Cass. pen. n. 3671/1992

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. In ogni caso l'onere della prova dell'intempestività incombe su chi la allega e a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova rigorosa.

Cass. pen. n. 4985/1992

L'istituto della restituzione in termini non può essere invocato relativamente al termine per proporre querela. (In motivazione la S.C. ha chiarito che la restituzione è consentita per i soli termini contemplati nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, prima della presentazione della querela, non esiste né un procedimento né una «parte» di esso, a cui fa riferimento l'art. 175 c.p.p.).

Cass. pen. n. 15263/1989

Anche nell'ipotesi di reato permanente il termine per la proposizione della querela si misura dal giorno della conoscenza del fatto reato.

Cass. pen. n. 5674/1989

La notizia del fatto dalla cui data decorre il termine per la proposizione della querela non presuppone la specifica conoscenza delle generalità del querelato, essendo sufficiente per una valida querela la descrizione del fatto e l'indicazione dell'autore o degli autori, anche indipendentemente da una specifica individuazione, purché siano presentati elementi inequivoci che ne consentano l'effettuazione in momento successivo.

Cass. pen. n. 78/1989

Per aversi rinunzia tacita al diritto di querela è necessario che i fatti incompatibili con la volontà di querelarsi, oltre ad essere seri, univoci e concludenti, non siano subordinati al verificarsi di condizioni. (Nella specie, la cassazione ha escluso che potesse essere interpretato come rinuncia tacita il comportamento dei genitori che, dopo la sottrazione consensuale della figlia minore, consentono al seduttore di convivere con lei in attesa e sotto condizione di prossime nozze).

Cass. pen. n. 2009/1985

Ai fini della contestazione del termine entro il quale risulti essere stata proposta la querela, se questa è spedita a mezzo posta, va fatto riferimento soltanto alla data in cui la stessa risulta pervenuta nell'ufficio competente, a nulla rilevando il giorno certo della sua spedizione.

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Antonino M. chiede
lunedì 26/12/2022 - Sicilia
“Buongiorno, espongo le seguenti domande;
Nel dicembre 2010 a seguito del fallimento di una società cooperativa nella quale ero componente del Consiglio di amministrazione con la carica di vice presidente, con sentenza del Tribunale di XXX assieme a mia moglie sono stato arrestato per bancarotta fraudolenta ed ho scontato una pena detentiva tra detenzione in carcere, libertà vigilata e affidamento ai servizi sociali di 3 anni e 6 mesi.
Ritenendo che ero stato condannato e arrestato ingiustamente ho proposto istanza di revisione del processo alla corte di Appello di YYY la quale con sentenza depositata nell’anno 2021, che vi invierò non appena riceverò le vostre indicazioni via email, ha revocato la detta sentenza di condanna ed assolve gli imputati dai reati di cui ai capi A) e D) dell’imputazione perché il fatto non sussiste, rideterminando nel resto la pena nella misura di mesi 6 di reclusione.
Essendo che nella sentenza della Corte di YYY si dice ai fini della condanna della negligenza del curatore che si era protratta anche durante lo svolgimento del giudizio…….chiedo di conoscere quali azioni penali e anche di risarcimento, per avere distrutto la nostra vita, posso intraprendere contro il curatore fallimentare. Ringraziandovi anticipatamente e restando in attesa di come posso inviarvi la sentenza di revisione porgo i miei più Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 04/07/2023
Il quesito posto impone di verificare se via siano profili di responsabilità in capo al curatore fallimentare in relazione ai compiti a lui spettanti dalla procedura ed in conformità alle disposizioni della legge fallimentare.

Nello specifico, la risposta fornita, con nota del 24 giugno 2010, dal curatore medesimo attiene ad una valutazione effettuata nell’esercizio delle proprie mansioni, aspetto che viene poi ripreso nel ricorso indirizzato alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Dopo un’attenta analisi della sola documentazione prodotta, questa redazione ritiene che non vi siano i presupposti per coltivare, efficacemente e con possibilità elevate di successo, un’azione di risarcimento del danno nei confronti del curatore fallimentare, sulla scorta del solo inciso di negligenza menzionato dalla Corte. E tale conclusione si esplica dal punto di vista dei profili di diritto penale – in relazione a cui non si ravvisano le fattispecie di cui agli artt. art. 228 della l. fall., art. 229 della l. fall. e art. 230 della l. fall. – sia dal punto di vista dei profili di diritto civile.

In aggiunta, la sentenza di revisione emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria assolve gli imputati in relazione ai capi A) e D) con la motivazione che “il fatto non sussiste”.
Tale è una motivazione giuridicamente molto forte, la quale, tuttavia, non si estende anche ai capi B) e C) della sentenza n. 188/2010 del Tribunale di Barcellona P.G. in ordine ai quali è quindi accertata la responsabilità penale degli imputati, con successiva e conseguente rideterminazione della pena.
Di conseguenza non consegue un’assoluzione piena in relazione a tutti i capi d’imputazione che sono, dal punto di vista storico e giuridico, legati indissolubilmente l’uno all’altro.

Ad ogni buon conto, qualora si ritenesse di agire comunque per la tutela dei propri diritti ed interessi, è possibile valutare la predisposizione di una lettera di intervento da indirizzare all’allora curatore fallimentare mediante l’assistenza di un avvocato di fiducia.

A. T. chiede
giovedì 05/05/2022 - Umbria
“Con la presente istanza, per aiutarmi a definire lo scioglimento della comunione del bene (fondo rustico) come da art. 1111 del c.c.. Ovvero prendere una parte del bene ora indiviso, proquota acquisito a seguito di successione morte nostro padre avvenuta il 30/3/2005.
Date le difficoltà di gestione, ho più volte proposto agli altri comproprietari (fratelli), mai disponibili (stralcio divisionale consensuale);
Da due anni sulla proprietà grava una ordinanza sindacale per la presenza di eternit su alcuni annessi rurali oggi dismessi.
Il bene è più o meno equamente divisibile dati i fabbricati e la relativa definizione catastale (cinque unità immobiliari, cinque annessi agricoli, terreno ripartito su più particelle), ovvero, è possibile definire dei "cespiti" (parti) da attribuire per ciscun fratello-erede, eventualmente per estrazione, anche in considerazione di definire quote di eredità in successione a seguito della morte di mia madre l'11/12/2021.

Alla morte di mio padre ho preso in affitto il fondo, contratto ai sensi art. 45 della L.203/1982, con residenza, apportando delle migliorie soprattutto su parte del fabbricato abitativo (adeguamento sismico), con successivi malcontenti. Lo stesso è decaduto a seguito di possibile vendita non maturata (ad Az.Agr.L., confinante).

Ad oggi, vorrei anche ripristinare la residenza, una volta acquisita l'esclusiva su una unità abitativa, non avendo altri beni più prossimi alla sede di lavoro, (Comune di Perugia). L'attuale casa dove risiedo è di proprietà di mia moglie (eventuale simulazione di separazione).

Per "forzare" lo scioglimento e anticipare i tempi, anche in concomitanza con la successione, per la morte di mia madre, entro l'11/12/22, vorrei dividere e ripartire ora, la proprietà per i tre fratelli; Vorrei avvalermi del procedimento penale a seguito di ingiunzione per ordinanza sindacale, bonifica smaltimento eternit; ovvero, per SAPERE a QUALE RIFERIMENTO DEL CODICE PENALE posso richiedere per motivare la richiesta dello stralcio divisionale per ottenere parte per poi intervenire.

Chiedo parte, anche perchè data l'estensione della presenza di eternit, siamo in disaccordo anche su come intervenire per bonifica (progetto di sovracopertura, incapsulamento e/o rimozione), come specificato nella stessa ordinanza.

resto in attesa di fornire eventuali allegati:

- estratti catastali e planimetrie della proprietà;
- ordinanza sindacale di bonifica;
- relazione predisposta sullo stato di consistenza (indice di degado);
- precedente contratto di affitto;

CS”
Consulenza legale i 03/06/2022
Si risponde al presente quesito per i soli profili di diritto penale.

La questione posta assume caratteristiche prettamente civilistiche.

Non si ravvisano elementi aventi disvalore penale e non sono ammissibili denunce-querele che possano qualificarsi come “strumentali” ai fini della divisione da attuarsi in sede civile.

Per ciò che concerne l’eternit, poiché potrebbe esservi stata una comunicazione all’Autorità Giudiziaria, questa redazione consiglia di presentare un’istanza ex art. 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica territorialmente competente.


D. C. chiede
mercoledì 04/05/2022 - Puglia
“Il sottoscritto sig. Prof. ..., espone quanto segue

che il sottoscritto è docente di ruolo da 33 anni presso la Scuola XXXXXXXX di YYY;
di non aver compilato domanda di cessazione dal servizio come da allegato;
di aver ricevuto da Codesta scuola Ufficio Amministrativo la presa d’atto come in allegato concernente la cessazione di servizio incondizionata del sottoscritto a partire dall’1.9.2022_a firma della dirigente scolastica;
che il sottoscritto NON ha mai compilato la suddetta domanda_in quanto eseguita da terze persone e che la dirigente_XXXXXXX ha preso per buono, inviando la presa d’atto di cui sopra, ricevuta il 3.3.2022;(come in allegato)
Il sottoscritto docente, contattando la segreteria dell’Istituto, si sentiva dire che era stato fatto tutto nella norma. Per cui il sottoscritto inviava, all’attenzione della dirigente il 3.3.2022, immediata revoca della cessazione di servizio, come in allegato, con risultato negativo proveniente dalla dirigente che si opponeva alla revoca di dimissioni dello scrivente.

Il sottoscritto, inviava un’altra missiva alla Dirigente, rilevando che il D.L. N.29 DEL 1993 da Ella citata, enuncia che la scuola è tenuta a chiedere al dipendente la conferma di cessazione dal servizio solo quando abbia maturato la pensione, cosa che il sottoscritto non è in possesso (come in allegato). La preside rispondeva con una nuova negazione non tenendo conto del D.L. suddetto.

Questo docente, non convinto della sua versione, chiamava telefonicamente il SIDI (Ufficio Ministeriale dove confluiscono tutte le domande di pensione e di cessazione dal servizio), parlando con il funzionario sig. XXXX , il giorno alle ore dove egli confermava l’assenza assoluta della domanda di cessazione del sottoscritto per cui inesistente (telefonata registrata su supporto magnetico che allega).
In definitiva si sospetta che terze persone abbiano compilato la domanda di cessazione del prof. ... ignaro di quanto accaduto.
D’altronde non è possibile che l’abbia effettuata il docente poiché dall’1.9.2022 non percepirà nessun reddito a sostegno della famiglia.
Tutto ciò premesso,
il sottoscritto può sporgere denuncia-querela contro IGNOTI ovvero contro il Ministero della P.I. al fine di bloccare il provvedimento di licenziamento??

Con Osservanza, Prof. ...
a disposizione per gli allegati”
Consulenza legale i 11/05/2022
La questione posta è di grande rilevanza per le implicazioni che essa comporta. Si risponde per i profili penalistici.
Si osserva, in via preliminare, che non appare chiaro come sia possibile che sia pervenuta, a Sua insaputa, una domanda di cessazione dal servizio tramite un sistema informatizzato.

In questo senso potrebbe essere rilevante presentare una preventiva istanza di accesso agli atti amministrativi relativamente ai dati contenuti nei sistemi informatici/gestionali coinvolti per conoscere la “provenienza effettiva” della domanda del 1 novembre 2021 di cui sopra.
Si potrebbe anche valutare il conferimento di incarico ad un consulente informatico di parte.

Dal punto di vista procedurale e difensivo, nulla Le vieta di portare a conoscenza dell’Autorità giudiziaria (rectius Procura della Repubblica) i fatti accaduti, soprattutto se è individuabile un soggetto responsabile (le c.d. terze persone menzionate nel quesito), ma non con la finalità esposta nel quesito, sebbene la questione sia maggiormente meritevole di tutela nell’ambito del diritto del lavoro.

Per quanto concerne l’atto di denuncia-querela, qualora esso riguardi un reato procedibile a querela della persona offesa, si sottolinea l’importanza del termine indicato nell’art. 124 c.p. nonché il fatto che l’atto medesimo deve essere corredato da specifici elementi di prova in relazione ai fatti esposti.

Ad ogni buon conto si consiglia l’assistenza di un avvocato per la controversia in questione.


S. D. D. chiede
martedì 05/04/2022 - Sicilia
“Gentilissimi Buona Sera,
Di seguito espongo il fatto oggetto di richiesta consulenza: mio cognato, il marito di mia sorella, anni fa ebbe a propormi di entrare in una società cooperativa edilizia nella mia città natia, rassicurandomi che era una occasione unica grazie al fratello ingegnere che ne curava la direzione dei lavori. Versai tutti miei risparmi, ed ho chiesto notevoli scoperture a tassi elevati persuaso dalle parole del marito di mia sorella ed anche dalla fiducia accordata da mia madre verso suo genero. Accettai ed entrai in società cooperativa edilizia. Di fatto entrando io in società, pretesero certificazioni di mia madre, della mia fidanzata, di mia nonna, perché a loro dire ad ogni socio effettivo doveva corrispondere un socio supplente, e dovevano valutare chi potesse avere i requisiti idonei. A mia insaputa il mio cognato ed il fratello hanno realizzato oltre al mio, un appartamento ciascuno utilizzando i nomi dei miei parenti e della mia fidanzata di allora, come prestanome. Con la scaltrezza hanno stilato atti significativi come l’assegnazione degli alloggi ed il frazionamento del mutuo, con cariche fittizie attribuite ai prestanome, inseriti come inserti allegati in atti notarili. Prima del rogito notarile dell’assegnazione degli alloggi da parte del presidente, astutamente hanno sostituito gli assegnatari con altri nominativi. Ma le beffe si sono susseguite ancora nel tempo con la realizzazione di più abusi edilizi, falsificando data di esecuzione lavori, cambi di destinazione d’uso senza nessuna esecuzione di lavori, ecc.. Tutto quanto è stato nascosto a me, che dopo la scoperta, ho regolarmente denunciato alle autorità con attuali indagini, limitatamente agli abusi edilizi in quanto per l’uso di prestanome pare che sia decorso il periodo di prescrizione . Gli appartamenti ottenuti con prestanome dei due fratelli (mio cognato e suo fratello), sono affittati a studenti Universitari. Visto la distanza dalla città natia a dove vivo e lavoro ho messo in vendita l’appartamento da tempo. Quando mi fermo per un giorno feriale, oppure sabato per far visitare l’appartamento il giorno seguente, trovo movida notturna, di tutto e di più: le studentesse in psicologia, allieve della mia nipote insegnante con cattedra in Psicologia della medesima Università, fanno baldorie tutta la notte, mentre altre escono con aria esplicita di escort, con costumi adeguati in abiti succinti, passata la mezzanotte, concludendosi tutto dopo le 4,30 del mattino.
Alle mie denuncie sugli abusi edilizi, con tutta risposta le studentesse quando sentono che sono presente a casa mia, la notte alle baldorie, incrementano rumori di ogni genere oltre lo stridulo di sedie, per tutta la notte, nelle stanze occupate al piano di sopra da 4 o 5 “studentesse”. Per far vedere l’appartamento alle persone interessate debbo trascorrere la notte in albergo o in autogrill. Ho affrontato la questione con dialogo, telefonando al cognato dicendo di trovare una soluzione affinché possa io tornare a vivere come tutte le persone del mondo pensando alle mie esigenze legate alla mia vita e non alle esigenze degli altri; Nega il tutto dicendo che le ragazze studiano di notte, offendendomi al telefono profondamente, ha scagliato anche mia sorella contro. Considerando che l’assemblea condominiale non ha mai formulato un parere sull’uso degli alloggi residenziali agli studenti, competenza esclusivamente civilistica, Chiedo la VS consulenza sulle precise accuse Penali consistenti che posso formulare ( dopo tutto il martirio subito e subenti ) e a quale soggetto: alle ragazze oppure al proprietario . Oltre al 660 CP di molestie continuato con l’art. 81 CP, quale capo di imputazione è possibile procedere: A) sulle offese ricevute da mio cognato registrate ; B) sul mancato utilizzo personale dell’immobile per le molestie continue registrate; C) sulle difficoltà della vendita dovuta alla presenza costante di studenti nel condominio, circostanza di dominio pubblico.
Meritevole è il quesito sulla liceità del comportamento dell’insegnante ( mia nipote) che affitta gli appartamenti di sua famiglia ai propri allievi studenti. Infine, considerando che la volpe del cognato ha intestato l’appartamento alla figlia primogenita, sorella dell’insegnante, ignara di tutto nata con congenita malformazione a chi debbo formulare la querela ?”
Consulenza legale i 15/04/2022
Nel rispondere alle domande poste si riporta anzitutto la distinzione tra denuncia, querela ed esposto.

La prima è l’atto con cui chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il Pubblico Ministero o un ufficiale di PG (polizia giudiziaria).
Trattasi di un atto facoltativo che, tuttavia, diviene obbligatorio nei casi previsti dalla legge e nello specifico qualora:
· si venga a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi);
· ci si accorga di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
· si riceva denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine;
· si venga a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo;
· si subisca un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo;
· rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive;

Nelle ipotesi in cui la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria vi sono apposite disposizioni del codice penale, che stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
Quest’ultima può essere redatta in forma orale o scritta, dovendo contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato, munito di apposita nomina ex art. 96 c.p.p.
Colui che deposita una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

La querela consiste nella dichiarazione con cui la persona che ha subito un reato, o il suo legale rappresentante, esprime la volontà che si proceda al fine di punire il colpevole.
È disciplinata dagli artt. 336 c.p.p. e 340 c.p.p. e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio.
Non vi sono particolari formalità per il contenuto della querela, sebbene sia necessario che, oltre alla descrizione del fatto costituente reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato oppure entro sei mesi per determinati reati, quali quelli contro la libertà sessuale.
È altresì possibile ritirare la querela precedentemente proposta (atto di remissione di querela) ad eccezione di alcune categorie particolari di reati.

Con riguardo a quanto appena esposto si specifica che la qualificazione giuridica della fattispecie è prerogativa esclusiva dell’Autorità giudiziaria.

L’esposto è infine la segnalazione che il cittadino svolge nei confronti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, sottoponendo alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché la medesima valuti se ricorra un’ipotesi di reato.
È in sostanza l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
È presentato nell’ipotesi di dissidi tra privati, da una sola e/o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta di intervento, l’Ufficiale di PS invita le parti ad un tentativo di conciliazione e redige un verbale.
Qualora dai fatti emerga un reato procedibile d’ufficio, l’Ufficiale di PS informa l’Autorità giudiziaria.
Qualora dai fatti emerga un reato procedibile a querela, egli può esperire un preventivo componimento della controversia, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio di querela da parte dell’interessato.

In conclusione: si consiglia di presentare inizialmente un esposto ben articolato nella parte in fatto presso l’Autorità di PS più vicina al fine di giungere ad una composizione bonaria della controversia.

E’ altresì consigliabile l’assistenza di un difensore di fiducia, potendo astrattamente tutelare i Suoi diritti ed interessi sia in sede penale sia in sede civile.

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