Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12476 del 4 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurazione del fatto come ricettazione ex art. 648 c.p., anziché come favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), assume rilievo determinante lo scopo di trarre profitto personale e diretto dall'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa; mentre per la configurabilitą del favoreggiamento reale č necessario che l'eventuale ricezione del bene avvenga nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale.

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