Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22693 del 5 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricettazione, l'affermazione di responsabilitā per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle societā produttrici. (La Corte ha precisato che, in tali casi, č onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio ).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.