Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7613 del 31 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di specialità (art. 15 c.p.) postula una pluralità di norme regolatrici della stessa materia, di previsioni disciplinanti la stessa cosa, e la presenza in una di esse di elementi peculiari che valgano a differenziare l'impianto normativo e che, per la loro specificità, siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente, che resta, per così dire, esclusa od assorbita. L'art. 648 c.p. e l'art. 474 stesso codice non riproducono tale schema tecnico, attesa la diversità delle previste condotte. Ne consegue che le ipotesi di reato di cui ai predetti articoli — di diversa obbiettività giuridica — possono concorrere quante volte i prodotti siano stati ricevuti con la scienza della pregressa falsificazione; concorso peraltro non più configurabile nell'ipotesi di buona fede nell'acquisto delle cose contraffatte con successiva conoscenza della contraffazione e successivo commercio delle stesse, la quale integra il reato di cui all'art. 474 c.p.

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