Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7761 del 27 giugno 1987

(4 massime)

(massima n. 1)

Č configurabile il concorso materiale fra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno della pubblica amministrazione.

(massima n. 2)

Il bollino, esterno o fustellato, apposto sulle confezioni delle specialitā medicinali ha la stessa funzione ed č equiparato alla etichetta, scritta a mano ed apposta dal farmacista sui contenitori dei prodotti galenici, magistrali o officinali. Ne consegue che la formazione e l'uso del bollino, esterno o fustellato falso, costituisce falsitā in scrittura privata, punibile a querela di parte a norma degli artt. 485 e 493 bis, c.p.

(massima n. 3)

Il bollino, esterno o fustellato, delle confezioni di specialitā medicinali, non č marchio o segno distintivo delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali e, pertanto, la contraffazione, l'alterazione o l'uso di esso senza concorso nella contraffazione o alterazione, non č punibile a norma degli artt. 473 e 474 c.p.

(massima n. 4)

Non č configurabile il delitto di ricettazione se il reato presupposto č punibile a querela e questa non sia stata presentata.

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