Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16 del 15 giugno 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

Elemento costitutivo della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 114 R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in legge 5 giugno 1939, n. 973 (ora depenalizzata per effetto dell'art. 1, lett. b, legge 28 dicembre 1993, n. 561), relativa al trattamento sanzionatorio delle operazioni di lotteria, deve considerarsi, nonostante il silenzio della legge, la pubblicità della condotta vietata, come si ricava dal principio generale secondo cui tutti i reati che abbiano finalità di tutela in materia di polizia dei costumi prevedono l'estremo della pubblicità o, comunque, della possibilità di ampia, indiscriminata e generica partecipazione, nonché dalla considerazione che l'art. 114 suddetto richiama i precedenti artt. 39 e 40, dai quali pure si evince la necessità della pubblicità del fatto ai fini della sua punibilità.

(massima n. 2)

L'esercizio della tombola, che costituisce una sottospecie della lotteria, integra la violazione dell'art. 114 R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in legge 5 giugno 1939, n. 973 (ora depenalizzata per effetto dell'art. 1, lett. b, legge 20 dicembre 1993, n. 561), e non già la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p. (esercizio di giuochi d'azzardo). (Nella circostanza che la Corte ha precisato che con la norma suddetta il legislatore, nel perseguire sia l'interesse finanziario dello Stato che la tutela dell'ordine pubblico, ha inteso sanzionare in maniera più attenuata una condotta che, pur caratterizzata dall'alea e dal fine di lucro, si differenzia dal giuoco d'azzardo per le sue modalità, consistenti in una semplice estrazione a sorte).

(massima n. 3)

Poiché la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della res ricettata, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva, anche nella ricettazione di assegni, o di moduli di assegni, non si può escludere concettualmente ed in modo assoluto la particolare tenuità del fatto, potendosi questa ravvisare se le modalità dello stesso, quali il modico importo dell'assegno, il limitato danno cagionato con la sua messa in circolazione, il movente dell'azione, la personalità del colpevole, siano tali da consentire ai giudici, secondo i normali criteri di valutazione, di considerarlo in concreto di modesta rilevanza criminosa.

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