Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9572 del 3 luglio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

La pericolosità è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. Essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi un'attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi. La capacità criminale è quindi il genus e la pericolosità la specie, poiché la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità di compiere illeciti penali. La pericolosità coincide solo con la dimensione prognostico-preventiva della capacità criminale ma non con quella etico-retributiva della medesima. Ne deriva che il giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, resta escluso dall'accertata pericolosità sociale. (Nella specie l'imputato minore era stato ritenuto pericoloso e gli era stato applicato il riformatorio giudiziario e contemporaneamente era stata disposta la sospensione condizionale della pena).

(massima n. 2)

La ricettazione è un reato di offesa, che rientra nella tipicità. La conformità della fattispecie concreta a quella legale implica la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Essa è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta tipica cade su un quid, che ha un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura.

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