Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7610 del 7 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p., l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo, giacché la nozione legale del «fatto di lievità» investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato. (Nella specie — relativa a ricettazione di titoli di credito e moduli per documenti d'identità — la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione adottata dalla corte d'appello che aveva escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. c.p. in considerazione del modus operandi e della reiterazione delle condotte criminose).

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