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Articolo 712 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Acquisto di cose di sospetta provenienza

Dispositivo dell'art. 712 Codice Penale

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo(1), si abbia motivo di sospettare che provengano da reato(2), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza [713](3).

Note

(1) Si tratta di circostanze indizianti di natura meramente oggettiva, che importano un accertamento in merito alla legittimità della provenienza della cosa e di conseguenza rendono la violazione ti tale obbligo di cautela penalmente rilevante.
(2) A differenza della ricettazione (v. 648), in tale fattispecie il c.d. reato presupposto è riferibile anche alle contravvenzioni, non essendo il disposto della norma riferito esclusivamente ai delitti.
(3) Il comma secondo prevede, invece, la c.d. intromissione nella ricettazione, che è reato a consumazione anticipata, estendendo l'incriminazione anche alle attività di intermediazione.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta non solo a prevenire la commissione di reati lesivi del patrimonio, ma anche ad evitare conseguenze ulteriori degli stessi.

Spiegazione dell'art. 712 Codice Penale

La norma in oggetto punisce l'incauto acquisto, ovvero la condotta di chi comperi, senza accertarne la provenienza, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi la offre p per l'entità del prezzo, devono dare adito a sospetti circa l'illecita provenienza.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione, non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere sussistente il reato ogni volta che un acquisto avvenga in condizioni che oggettivamente avrebbero dovuto destare sospetto, utilizzando come modello di riferimento una persona di media avvedutezza.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso si concreta in un atteggiamento anche solo colposo, che sta a monte della successiva acquisizione.

Al fine di differenziare tale fattispecie dalla ricettazione (art. 648, soprattutto dalla ricettazione commessa con mero dolo eventuale, la giurisprudenza ha precisato che nel reato da ultimo citato è necessario un elemento rappresentativo e volitivo maggiore del mero sospetto circa l'illegittima provenienza. Il colpevole deve quindi accettare il rischio della provenienza illecita e, nonostante il serio dubbio, procedere all'acquisto a scapito dell'eventuale violazione del precetto penale.

Massime relative all'art. 712 Codice Penale

Cass. pen. n. 51056/2016

Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

Cass. pen. n. 43929/2015

Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendo, invece, ritenersi sussistente il reato, ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

Cass. pen. n. 12433/2010

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perché è richiesta solo la prova dell'acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l'agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell'art. 712 c.p..

Cass. pen. n. 11999/2010

La condotta costitutiva del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, previsto dall'art. 712 c.p., può consistere anche nella detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia.

Cass. pen. n. 47164/2005

L'incauto acquisto per uso personale di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della L. n. 633 del 1941 integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p., mentre l'acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, ovvero non provenienti da reato, configura l'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma settimo, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

Cass. pen. n. 43084/2003

Non è configurabile l'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. nella condotta di un soggetto che trovi e conservi il possesso di un oggetto, abbandonato da chi lo ha sottratto al legittimo proprietario, in quanto nel concetto di «acquisto di una cosa di sospetta provenienza», non può essere inclusa la mera “ricezione” di essa. (Nel caso all'esame della S.C. è stata esclusa la sussistenza del fatto illecito nell'impossessamento di un telefono cellulare, privo di scheda, di provenienza furtiva, rinvenuto abbandonato).

Cass. pen. n. 10456/1998

Nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., il bene incautamente acquistato rappresenta il «profitto» e non il «prezzo» del reato. Pertanto nel caso di acquisto di autoveicolo al quale siano state apportate alterazioni ai numeri identificativi del telaio o del motore la confisca del mezzo, non configurandosi un'ipotesi di illiceità intrinseca stante la possibilità di regolarizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 74 c.s., non è obbligatoria ma semplicemente facoltativa, e può essere disposta dal giudice, in considerazione della natura e delle finalità di tale misura di sicurezza, solo ove sussista un collegamento non meramente occasionale tra l'oggetto, il reato e la possibilità di una futura reiterazione.

Cass. pen. n. 9015/1997

Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo c.p., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

Cass. pen. n. 6369/1996

La ratio della disposizione di cui all'art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza) è rappresentata dalla finalità di evitare che venga agevolata la fruizione di profitti derivanti da delitti offensivi del patrimonio; tale ipotesi contravvenzionale non è pertanto configurabile qualora la ricezione della cosa da parte del soggetto attivo del reato avvenga senza scopo di uso, di sfruttamento o di altro corrispettivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza della contravvenzione de qua in un'ipotesi in cui l'agente aveva ricevuto e custodito per una sola notte un ciclomotore rubato, senza alcun corrispettivo, al solo fine di evitare che il mezzo circolasse sprovvisto di idonea illuminazione).

Cass. pen. n. 2917/1995

In tema di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), il motivo di sospetto circa la liceità della provenienza del bene non può farsi derivare dalla sola condizione di tossicodipendente dell'offerente, di cui non sia nota anche la precarietà economica e sociale; la necessità del tossicodipendente di fruire di denaro contante per l'acquisto di sostanze stupefacenti non può costituire, infatti, presunzione della illecita provenienza della cosa del medesimo posta in vendita, non potendosene escludere, in assenza di elementi sintomatici, l'appartenenza al venditore.

Cass. pen. n. 5361/1994

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di incauto acquisto non è necessaria la dimostrazione rigorosa della provenienza da reato delle cose ricevute dall'agente, in quanto l'illecito si concreta allorché tale provenienza sia oggettivamente ipotizzabile per la qualità dei beni, per il loro prezzo o per la condizione dell'offerente; a tal fine non può ragionevolmente ritenersi idoneo motivo per sospettare di una loro provenienza da reato il possesso di animali, da parte dell'alienante, avente origine nella cattura di bestie randagie o allontanatesi dai loro proprietari; tale comportamento, di per sé, non integra infatti il reato di furto né altra condotta penalmente sanzionabile. (Fattispecie in tema di acquisto di gatti randagi da parte di un istituto universitario di ricerca).

Cass. pen. n. 8/1993

Concreta il reato di ricettazione, e non la contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.) il ricevere un assegno circolare in bianco. Questo è, infatti, un documento che, per natura e destinazione, è in possesso esclusivamente della banca emittente. Sicché, il privato che lo detenga è consapevole dell'illiceità del commercio di documento appartenente ad una determinata ed individuabile impresa bancaria.

Cass. pen. n. 8007/1992

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. (incauto acquisto), non è necessario che si dimostri la provenienza da reato delle cose acquistate, diversamente da quanto richiesto dall'art. 648 c.p. in tema di ricettazione e dall'art. 709 c.p. in materia di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, bastando che le cose acquistate o, comunque, ricevute diano motivo di sospetto che provengano da reato a cagione della loro qualità o per la condizione di chi le offre ed anche per l'entità del prezzo, e pertanto, in base alle tre circostanze indizianti alternativamente indicate dal legislatore nell'art. 712 c.p., in quanto l'essenza della contravvenzione in oggetto sta proprio nella disobbedienza all'obbligo di accertare preventivamente la provenienza della cosa.

Cass. pen. n. 9271/1991

Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di ricettazione poiché la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista, o comunque si riceve, provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto. Per contro il dubbio motivato dalla rappresentazione della possibilità dell'origine delittuosa dell'oggetto per circostanze idonee a suscitare perplessità sulla lecita provenienza dello stesso, integra la specifica ipotesi di reato prevista dall'art. 712 c.p., che punisce l'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Cass. pen. n. 7797/1991

In tema di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), a differenza del reato di ricettazione, non è richiesta la certezza della provenienza da delitto delle cose acquistate, essendo sufficiente la sussistenza del dubbio sulla provenienza delle cose da reato e l'acquisto senza i necessari accertamenti sulla loro provenienza legittima.

Cass. pen. n. 4077/1990

In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta da qualsiasi elemento anche indiretto e, quindi, anche da quelli indicati nell'art. 712 c.p. quando essi siano così univoci da generare in qualsiasi persona la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le offre.

Cass. pen. n. 17237/1989

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p. deve ricercarsi nell'elemento psicologico, che nel primo reato si concreta nella certezza, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella contravvenzione è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza.

Cass. pen. n. 596/1989

In tema di ricettazione la scienza dell'agente in ordine all'origine delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, ivi compresi quelli considerati dall'art. 712 c.p., quando i sospetti sulla legittimità della provenienza siano così gravi ed univoci da generare, in qualsiasi persona di normale levatura intellettuale e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cosa legittimamente posseduta da chi la detiene e la offre.

Cass. pen. n. 2790/1987

Per affermare la penale responsabilità in ordine al reato di incauto acquisto, ascrivibile a titolo di colpa — a differenza del delitto di ricettazione — è sufficiente che l'agente abbia omesso i necessari accertamenti anche in ordine ad una sola delle circostanze indizianti indicate nella norma incriminatrice, tale da legittimare il sospetto della illegittima provenienza della cosa.

Cass. pen. n. 10695/1986

Ricorre l'elemento materiale della ricettazione anche quando la cosa di provenienza delittuosa venga rinvenuta non solo sulla persona del soggetto, ma anche nella sua abitazione o in luogo dove egli abbia la disponibilità immediata ed esclusiva delle cose ripostevi, mentre l'elemento psicologico può essere desunto anche dagli elementi considerati dall'art. 712 c.p. (incauto acquisto), allorquando i sospetti sulla legittimità della provenienza della cosa siano così gravi ed univoci da ingenerare in qualunque persona di levatura intellettuale normale e secondo la comune esperienza o conoscenza la certezza della provenienza delittuosa della cosa. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza della ricettazione, una carabina cal. 22 con matricola punzonata, risultata rubata, era stata rinvenuta in una cassapanca sita in un locale, adibito a deposito, nell'azienda dell'imputato).

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Silvia B. chiede
lunedì 15/02/2016 - Veneto
“Ho custodito una bicicletta inservibile, in evidente stato di abbandono su una pista ciclo-pedonale con pregiudizio della pubblica incolumità addossata alla rete metallica di un appartamento disabitato sopra il mio. L'ho lasciata nel giardino a vista aperta, pur disponendo di una corte retrostante e lontana da occhi indiscreti per qualche giorno. La bici è stata riconosciuta dal nipote della proprietaria che anni prima aveva sporto denuncia. L'indomani su richiesta del figlio sono usciti i Carabinieri. Ora dalla Procura della Repubblica di V. mi è arrivato l'avviso di archiviazione x particolare tenuità del fatto - art. 411, c. 1 bis c.p.p. in riferimento al procedimento penale istruito x reato art. 712 c.p.. Ho buone possibilità di derubricazione se mi oppongo? Grazie”
Consulenza legale i 17/02/2016
Nel caso di specie risulta un avviso di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411 co. 1 bis c.p.p. in relazione ad un procedimento penale per il reato di incauto acquisto di cui all'art. 712 del c.p..
L'istituto della particolare tenuità del fatto è stato introdotto dal d.lgs. 28/2015, il quale ha novellato il sistema sia con la previsione del nuovo art. 131 bis c.p. sia con altre innovazioni, tra le quali le modifiche all'art. 411 del c.p.p., che prevedono l'archiviazione per tale causa (co. 1) e la disciplinano (nuovo co. 1 bis).

In sintesi, per alcune fattispecie delittuose si prevede che la punibilità possa essere esclusa se, ricorrendo tutti i presupposti previsti, il fatto risulta di particolare tenuità. L'art. 411 del c.p.p. dispone che il p.m. possa chiedere l'archiviazione del procedimento in corso anche in questa ipotesi e che, in tal caso, ne venga dato avviso all'indagato e alla persona offesa che, entro 10 giorni, possono presentare motivata opposizione, la quale verrà poi vagliata dal giudice.
Vi è da aggiungere che con la modifica in esame è stato anche stabilito che i provvedimenti giudiziari che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto vanno iscritti per estratto nel casellario giudiziale (v. art. 3 D.P.R. 313/2002).

Orbene, nel caso di specie, viene prospettata in quesito la possibile scelta, da parte dell'indagata, di opporsi al predetto avviso, si ritiene per la volontà di ottenere la prosecuzione del procedimento e la piena assoluzione nel merito (invece la derubricazione del reato è di solito intesa diversamente, come attribuzione al fatto di una qualificazione giuridica meno grave della precedente). Dunque sembra utile svolgere alcune considerazioni sull'astratta configurabilità dell'illecito indicato, sulla base delle informazioni fornite.

L'art. 712 c.p. punisce al co. 1 il delitto di c.d. incauto acquisto, consistente nella condotta di chi "senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10" (co. 1; non sembra qui venire in rilievo la diversa condotta del comma 2).

Scopo della disposizione è prevenire i delitto contro il patrimonio, atteso che l'incauto acquisto (così come la ricettazione) favorisce il prodursi di un profitto da tali delitti.
La condotta consiste nell'acquistare o ricevere cose che devono provenire da un precedente reato, anche contravvenzionale. Quanto al sospetto della loro provenienza illecita la Cassazione ha ritenuto non necessario che il soggetto la sospetti, perché è sufficiente che l'acquisto avvenga in circostanze che siano obiettivamente tali da indurre al sospetto, a prescindere dal fatto che esso vi sia stato (Cass. 9015/1997). Le circostanze che dovrebbero indurre al sospetto sono indicate dalla disposizione stessa (qualità delle cose, entità del prezzo, condizioni di chi le offre). Dunque, sul piano soggettivo, si deduce la natura essenzialmente colposa dell'illecito, derivante dall'omessa cautela nell'acquisto.

Fatte tali considerazioni, nel caso sottoposto sembrano rilevabili due profili rilevanti.
In primo luogo, nel quesito viene descritta una condotta di "rinvenimento" del bene, e di sua apprensione e custodia: in sintesi sembrerebbe mancare la consegna da un soggetto ad un altro. Sotto tale profilo pare rilevante dunque richiamare la seguente massima della Suprema Corte: "Non è configurabile l'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. nella condotta di un soggetto che trovi e conservi il possesso di un oggetto, abbandonato da chi lo ha sottratto al legittimo proprietario, in quanto nel concetto di «acquisto di una cosa di sospetta provenienza», non può essere inclusa la mera “ricezione” di essa. (Nel caso all'esame della S.C. è stata esclusa la sussistenza del fatto illecito nell'impossessamento di un telefono cellulare, privo di scheda, di provenienza furtiva, rinvenuto abbandonato)" (Cass. 43084/2003). Alla luce di essa, si ritiene che potrebbero sussistere margini di difesa rispetto al caso prospettato.

In secondo luogo, giova richiamare un'altra massima della Cassazione, che fa leva sull'elemento soggettivo dell'illecito (Cass. 6369/1996): "La ratio della disposizione di cui all'art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza) è rappresentata dalla finalità di evitare che venga agevolata la fruizione di profitti derivanti da delitti offensivi del patrimonio; tale ipotesi contravvenzionale non è pertanto configurabile qualora la ricezione della cosa da parte del soggetto attivo del reato avvenga senza scopo di uso, di sfruttamento o di altro corrispettivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza della contravvenzione de qua in un'ipotesi in cui l'agente aveva ricevuto e custodito per una sola notte un ciclomotore rubato, senza alcun corrispettivo, al solo fine di evitare che il mezzo circolasse sprovvisto di idonea illuminazione)". In considerazione di essa, si potranno tenere presenti anche gli scopi effettivamente perseguiti dalla richiedente nell'apprensione della bici (che ella sembra aver fatto per evitare il pericolo a terzi dalla sua collocazione), al fine di verificare, anche qui, eventuali margini di difesa.

In ogni caso, in conclusione, è doveroso affermare quanto segue. La scelta se opporsi o meno alla richiesta di archiviazione dovrebbe essere fatta sulla base di un complesso di elementi, sia sostanziali che processuali (tenendo conto anche del possibile iter processuale che seguirebbe all'opposizione): si ritiene pertanto necessario sottoporre la questione ad un legale, al fine di ottenere un parere che tenga conto di ogni circostanza rilevante, anche alla luce di una completa ricostruzione dei fatti e di ogni documento di causa.