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Commette "ricettazione" chi viene trovato in possesso di un bancomat rubato

Commette "ricettazione" chi viene trovato in possesso di un bancomat rubato
Commette “ricettazione” chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 53676 del 28 novembre 2017, si è occupata di un interessante caso di “ricettazione” (art. 648 c.p.), fornendo alcune interessanti precisazioni in ordine a tale tipologia di reato.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto era stato arrestato in flagranza, per aver commesso il reato di cui all’art. 55 del d. lgs. n. 231 del 2007 (normativa antiriciclaggio), in quanto trovato in possesso di una carta bancomat rubata.

Il giudice per le indagini preliminari, tuttavia, aveva riqualificato il fatto come “ricettazione” (art. 648 c.p.) e non aveva convalidato l’arresto, evidenziando che l’imputato non era stato colto “in flagranza di reato”, dal momento “la condotta di acquisizione/ricezione/occultamento” del bancomat era stata commessa “in data antecedente all'arresto medesimo”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Pubblico Ministero aveva impugnato, dinanzi la Corte di Cassazione, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva riqualificato la condotta posta in essere dall’indagato.

Secondo il PM, in particolare, il giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente riqualificato il fatto contestato come “ricettazione”, essendo invece corretta la qualificazione ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al PM, e rigettava il relativo ricorso, in quanto le contestazioni apparivano manifestamente infondate.

Precisava la Cassazione, in proposito, che integra il reato di “ricettazione”, di cui all’art. 648 c.p., “la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto”.

Rientra, invece, secondo la Corte, nella fattispecie di cui all’art. 55 del d. lgs. n. 231/2007, la ricezione di carte di credito o di pagamento (o altri documenti analoghi) “di provenienza illecita", “nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Corte, poiché l’indagato era stato trovato in possesso di un bancomat rubato, il giudice per le indagini preliminari aveva, del tutto correttamente, riqualificato il reato come “ricettazione”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal PM, confermando integralmente il provvedimento impugnato.


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