Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10695 del 11 ottobre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Ricorre l'elemento materiale della ricettazione anche quando la cosa di provenienza delittuosa venga rinvenuta non solo sulla persona del soggetto, ma anche nella sua abitazione o in luogo dove egli abbia la disponibilità immediata ed esclusiva delle cose ripostevi, mentre l'elemento psicologico può essere desunto anche dagli elementi considerati dall'art. 712 c.p. (incauto acquisto), allorquando i sospetti sulla legittimità della provenienza della cosa siano così gravi ed univoci da ingenerare in qualunque persona di levatura intellettuale normale e secondo la comune esperienza o conoscenza la certezza della provenienza delittuosa della cosa. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza della ricettazione, una carabina cal. 22 con matricola punzonata, risultata rubata, era stata rinvenuta in una cassapanca sita in un locale, adibito a deposito, nell'azienda dell'imputato).

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