Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30062 del 17 luglio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rogatoria internazionale all'estero, l'art. 3, par. 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non impone allo Stato richiesto una prescrizione a carattere cogente di trasmettere copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti per rogatoria, muniti dell'attestazione di conformitā all'originale, ma facoltizza tale Stato, laddove sia richiesto l'invio di atti in originale, di trasmetterne solo copie o fotocopie autenticate. Ne consegue che, salvo il caso in cui lo Stato rogante richieda espressamente la trasmissione di atti o documenti in originale č sufficiente, come si desume dalle prassi consolidate in materia, l'atto formale di trasmissione dell'autoritā straniera per garantire l'autenticitā e la conformitā degli atti trasmessi in semplice fotocopia.

(massima n. 2)

La fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 c.p. č comprensiva di una multiforme serie di attivitā successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto giā consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sč o ad altri un profitto. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 648 c.p. nella condotta dell'imputato il quale si era intromesso, dietro adeguato compenso per favorire lo scambio di un titolo di credito di provenienza delittuosa tra il prenditore e il cedente).

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