Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5642 del 7 maggio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricettazione assume rilievo determinante, per la configurazione del reato, l'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa allo scopo di trarre da queste profitto. Pertanto, non risponde di ricettazione ma di favoreggiamento reale il soggetto (nella specie titolare di officina meccanica) il quale si impegna, dietro compenso, ad apportare ad un autoveicolo di cui conosce la provenienza delittuosa, modifiche volte a contraffarne i segni distintivi non derivando, nell'ambito del contratto di lavoro, un trasferimento del possesso in senso tecnico.

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