Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9316 del 5 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 648 c.p. la valutazione della tenuitą del fatto va condotta sulla base degli elementi materiali che integrano la realizzazione fenomenica della fattispecie astratta, con esclusione degli elementi soggettivi in quanto la diminuente in parola ha natura oggettiva.

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