Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 23427 del 7 giugno 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non puō configurarsi un rapporto di specialitā, e che non risulta dal sistema una diversa volontā espressa o implicita del legislatore.

(massima n. 2)

Il delitto di ricettazione č configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno č impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entitā - č provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 c.p.

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