Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31023 del 19 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non č necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtł dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l'art. 648 c.p. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell'imputata).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.