Cassazione penale Sez. II sentenza n. 51424 del 19 dicembre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.

(massima n. 2)

Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, eppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.

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