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La riforma del riciclaggio

La riforma del riciclaggio
Pubblicato in Gazzetta il Decreto che recepisce le direttive comunitarie e modifica il Codice Penale.
In data 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 195/2021. Tale intervento normativo è finalizzato ad attuare nel nostro ordinamento, finalmente, la Direttiva comunitaria n. 1673 del 2018, il cui mancato recepimento tempestivo è già costato al nostro Paese l’avvio di una procedura di infrazione.
L’obiettivo oggi perseguito, in particolare, è quello della lotta al riciclaggio, da raggiungere mediante l’armonizzazione della legislazione penalistica dei vari paesi comunitari sul tema anche dal punto di vista del trattamento sanzionatorio nonché mediante l’incremento della rapidità ed efficienza della cooperazione transfrontaliera tra le autorità.
Il citato intervento normativo appare di grande rilievo sul panorama del diritto penale ed è quindi opportuno esaminare brevemente le principali novità introdotte dalla riforma.
Ebbene, quattro sono le norme oggetto di modifica:
  1. l’art. 648 c.p. relativo al reato di ricettazione: tale norma, in particolare, prevede la pena della reclusione per chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un c.d. reato presupposto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Fino ad ora il reato presupposto doveva necessariamente essere, ai fini dell’integrazione della ricettazione, un delitto: la riforma in esame, tuttavia, amplia il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi qualsiasi reato, comprese le contravvenzioni. Riguardo alla ricettazione, inoltre, il Decreto Legislativo specifica che il reato presupposto non deve essere necessariamente oggetto di accertamento giudiziale, essendo possibile evincere la provenienza illecita del bene avendo riguardo semplicemente alle caratteristiche di quest’ultimo;
  2. l’art. 648 bis c.p. relativo al reato di riciclaggio: questa norma, invece, prevede la pena della reclusione per chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro o altri beni provenienti da un reato oppure compia su tali beni delle operazioni tali da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene. Fino ad ora il reato da cui provengono siffatti beni (c.d. reato presupposto) doveva necessariamente essere, ai fini dell’integrazione del riciclaggio, un delitto non colposo: la riforma in esame, tuttavia, anche in tal caso amplia il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi qualsiasi reato, compresi altresì i delitti colposi e le contravvenzioni. Anche con riferimento al riciclaggio, inoltre, non è necessario che il reato presupposto sia oggetto di accertamento giurisdizionale né che ne sia identificato l’autore;
  3. l’art. 648 ter c.p. relativo al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: tale norma prevede la pena della reclusione per chiunque, fuori dai casi degli articoli precedenti, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Anche per tale fattispecie astratta, prima della riforma, il reato presupposto doveva necessariamente essere un delitto: pure in questo caso, però, il Decreto allarga il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi le contravvenzioni;
  4. l’art. 648 ter 1 c.p. relativo al reato di autoriciclaggio: questo reato, nello specifico, si integra quando, fuori dai casi di ricettazione e di riciclaggio, un soggetto si dedichi comunque all’investimento produttivo dei proventi illeciti mediante lo svolgimento di attività economiche o finanziarie. Anche con riferimento a tale fattispecie, infine, il Decreto amplia il catalogo dei reati presupposto, che prima comprendeva solo i delitti mentre, all’esito della riforma, involge anche le contravvenzioni.
Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, va sottolineato poi che la riforma:
  • estende a tutti i reati sopra citati l’aggravante connessa al fatto che il reato sia compiuto nell’esercizio dell’attività professionale del reo;
  • riconosce invece un’attenuante in relazione ai casi in cui il reato presupposto sia di natura bagatellare e, dunque, di particolare tenuità.


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