Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10562 del 25 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricettazione č necessario distinguere fra la particolare tenuitā del fatto, prevista dall'art. 648 comma secondo, c.p. e la speciale tenuitā del danno, di cui all'art. 62, n. 4 c.p. Infatti, la prima consente e presuppone una valutazione complessiva dell'episodio, quale risulta accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, mentre la seconda attiene esclusivamente al valore materiale della cosa, che dev'essere di speciale tenuitā. Ne deriva che le due circostanze attenuanti predette sono fra loro compatibili.

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