Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9896 del 9 novembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'indagine sul dolo del delitto di ricettazione non č indispensabile l'accertamento del prezzo effettivamente pagato dall'agente, potendo il giudice di merito desumere la prova dell'elemento psicologico del delitto anche da altre circostanze di fatto (modalitą dell'acquisto, natura delle cose, qualitą o condizione del venditore, attivitą normalmente svolta dall'imputato, comportamento processuale etc.) che consentono di raggiungere la ragionevole certezza che nel momento dell'acquisto egli sapeva che le cose offertegli in vendita fossero di provenienza illecita.

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