Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9774 del 14 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'espressione «fatto di particolare tenuitą», usata dal legislatore per definire l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., non puņ riferirsi esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma ha un significato ed un contenuto molto pił ampio che č comprensivo di tutti quegli elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, i quali possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento, o dell'esclusione, dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di ricettazione di una pistola con matricola abrasa, e la Suprema Corte - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante in questione tenendo conto della natura clandestina dell'arma e dei numerosi precedenti penali dell'imputato).

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