Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20198 del 5 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In considerazione della natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, nessun rilievo può essere attribuito, a fini della perseguibilità in Italia, al luogo in cui viene accertata la detenzione della res (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto commesso all'estero il delitto di ricettazione di un bene consegnato al ricettatore, cittadino italiano, in territorio estero, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, difettando nella specie la condizione di procedibilità della richiesta del Ministero della giustizia prevista dall'art. 9 c.p.).

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