Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9280 del 13 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuitā, deve ritenersi che nel caso di ricettazione di assegni circolari e bancari giā compilati, il danno cagionato dal reato non č solo quello del valore cartaceo dei relativi moduli, ma č quello rappresentato dall'importo recato dai titoli.

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