Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1985 del 21 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Č configurabile il delitto di ricettazione di un bene immobile. L'art. 648 c.p. prevede l'ipotesi dell'acquisto di cose provenienti da qualsiasi delitto oltre che la ricezione e l'occultamento delle cose medesime: mentre in relazione a questi ultimi casi č necessario che si tratti di oggetti mobili, gli atti di acquisto possono avere ad oggetto anche immobili. (Nel caso di specie, costituito dall'acquisto di un immobile proveniente da precedente delitto di truffa, la sentenza di condanna č stata annullata senza rinvio per mancanza dell'elemento psicologico del reato).

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