Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7821 del 8 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale del delitto di ricettazione, di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., («fatto di particolare tenuitą») si deve tenere conto di tutti gli elementi del fatto e non soltanto del valore del bene, tuttavia il valore rilevante dell'oggetto ricettato esclude di per sé la configurabilitą della ricettazione di particolare tenuitą. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che il valore superiore ai venti milioni di lire, attribuito nella sentenza impugnata alla autovettura ricettata, fosse rilevante e tale da escludere l'ipotesi attenuata della ricettazione).

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