Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3715 del 16 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del delitto di ricettazione si richiede, essenzialmente, la certezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, acquistato od occultato, ma tale certezza, desumibile dalle emergenze processuali, non č da confondersi con la consapevolezza, da parte di chi la res ha ricevuto, acquistato o occultato, della provenienza delittuosa di essa. L'indagine concernente la conoscenza di tale illecita provenienza — integrativa dell'elemento intenzionale del reato de quo — in quanto accertamento di fatto č incensurabile in sede di legittimitā, quando il giudice di merito ha esplicitato le ragioni della propria convinzione con motivazione immune da vizi logico-giuridici.

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