Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2919 del 27 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per valutare l'entitą del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tener conto dell'importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno gią compilato con l'indicazione dell'importo.

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