Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8432 del 28 luglio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il momento perfezionativo del reato di ricettazione per intromissione coincide con il compimento della condotta posta in essere dall'agente per fare, acquistare o ricevere il danaro o le altre cose provenienti da delitto, senza che sia necessario che l'interessamento così spiegato raggiunga lo scopo che l'agente si è proposto. Il reato si consuma perciò mediante il primo atto di univoca ed idonea intromissione ed il tentativo non è configurabile.

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