Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6896 del 9 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) il profilo economico assume rilievo esclusivo, viceversa, in tema di ricettazione, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, detto profilo è soltanto un elemento concorrente, che può escludere la tenuità del fatto e rendere superflua ogni ulteriore indagine, quando il valore economico della cosa ricettata non è particolarmente lieve. Solo se tale valore è lieve l'indagine deve essere estesa anche a tutte le altre circostanze di cui all'art. 133 c.p. e l'ipotesi cosiddetta «affievolita» del reato di ricettazione va esclusa se pure uno solo degli elementi materiali di detto reato possa essere considerato di non scarsa importanza sia sotto il profilo della capacità a delinquere del soggetto sia per il vantaggio tratto dalla ricettazione. (Nella specie è stata esclusa l'ipotesi lieve per i numerosi precedenti penali, per l'importo non trascurabile degli assegni, per il fatto che questi venivano cambiati in banca con falsi documenti).

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