Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6534 del 2 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. č quello costituito dalla provenienza da delitto del danaro o dell'altra utilitā di cui l'agente č venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza (necessaria anche per altre), solo una generica finalitā di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalitā di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiaritā, quanto alla terza, che detta finalitā dev'essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attivitā economiche o finanziarie. L'art. 648 ter č quindi in rapporto di specialitā con l'art. 648 bis e questo lo č, a sua volta, con l'art. 648. (Sulla base di tali argomentazioni la S.C. ha escluso che potessero prospettarsi dubbi di incostituzionalitā per indeterminatezza della fattispecie delineata dall'art. 648 ter).

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