Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7363 del 28 luglio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché sussista il delitto di ricettazione non è necessario che il denaro o le cose debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Pertanto, sussiste il delitto in parola non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè cose acquistate con denaro di provenienza delittuosa oppure denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza. (Fattispecie in tema di ricorso fondato sulla distinzione, operata ai fini dell'esclusione della ricettazione, tra denaro sporco, direttamente proveniente dal riscatto di un sequestro di persona a scopo di estorsione, e denaro riciclato, trattandosi del provento di un reato di cui il ricorrente era consapevole).

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