Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3675 del 22 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La ricettazione, nella forma dell'intromissione, si consuma per il solo fatto dell'intermediazione. In questo momento deve esistere la consapevolezza dell'illiceità del possesso dell'offerente, ma la prova di tale atteggiamento psicologico può desumersi da qualunque elemento di fatto, compreso il comportamento successivo che, da solo o nel complesso delle altre risultanze processuali, fornisca la dimostrazione della scienza dell'agente in ordine alla provenienza delle cose che ha fatto acquistare.

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