Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25215 del 7 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di ricettazione la ricezione di supporti di programmi tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno s.i.a.e., non č stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state rese lecite attivitā comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno. (Nella specie, la Corte ha evidenziato come i giudici di appello avessero desunto l'abusivitā della riproduzione non solo dall'assenza del predetto contrassegno, ma anche da altri elementi, quali il rilevante numero dei supporti, tale da avvalorarne la destinazione alla vendita, la presenza di copertine fotocopiate e l'assenza di documentazione comprovante la lecita provenienza dei beni).

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