Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25828 del 4 luglio 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

La persona offesa del delitto di usura non può rispondere, in concorso con l'erogatore del prestito usurario, di ricettazione del denaro ricevuto, per l'impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto, elemento finalistico del dolo di ricettazione.

(massima n. 2)

Non è configurabile in capo alla persona offesa del delitto di usura, il concorso con l'autore di tale reato nel delitto di ricettazione avente ad oggetto il denaro del prestito usurario. Nel delitto di ricettazione infatti l'elemento del profitto è connotato del requisito dell'ingiustizia, che richiede un dolo specifico, non ipotizzabile nel caso di vittima di usura che si presta all'eventuale ricettazione. (Mass. redaz.).

(massima n. 3)

Tra l'art. 648 ter c.p. e l'art. 648 c.p. esiste rapporto di specialità, in quanto tutti gli elementi generali di cui al delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) sono previsti anche nel reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa (art. 648 ter), il quale contiene in sé un elemento specializzante costituito da un'attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro o di altra utilità e, cioè, dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie. (Mass. redaz.).

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