Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23395 del 10 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, seppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non č ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.

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