Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6531 del 11 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricettazione (art. 648 c.p.), la prova dell'elemento psicologico del reato puņ desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell'imputato in relazione alla sua specifica attivitą professionale. (Nella fattispecie č stato ritenuto la sussistenza del reato nella condotta di un esperto del mercato automobilistico che aveva acquistato in Spagna e importato in Italia, a scopo di vendita e di profitto, motori fabbricati dalla Seat su licenza Fiat, recanti il marchio distintivo «Fiat» contraffatto).

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