Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3505 del 27 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricettazione non č applicabile la circostanza attenuante della particolare tenuitā del fatto quando oggetto del delitto sia un'arma. Tale attenuante richiede l'accertamento — oltre che del valore economico della cosa ricettata (che deve essere in ogni caso particolarmente tenue) — anche di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuitā del fatto stesso nel suo complesso. (Nella specie č stata esclusa l'attenuante con riferimento alle modalitā del fatto, concernente un'arma micidiale e clandestina).

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