Le operazioni indicate in quest articolo servono prettamente e propriamente per la
. Da quest’articolo risulta come la quota legittima non sia quota della sola eredità, cioè dei beni relitti al
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previste dalla disposizione per la determinazione concreta della quota legittima sono: 1) formazione della massa dei
. Vedremo in seguito che a queste operazioni ne va aggiunta una: 4) l’imputazione delle
Detrazione dei debiti. Dal valore dei beni costituenti la massa va detratto quello dei debiti costituenti il
passivo ereditario, e cioè dei debiti propri del defunto e di quelli sorti in occasione della sua morte (spese funerarie e di sepoltura, per l’apposizione dei sigilli e l’inventario, ecc.). La detrazione dei debiti dall'attivo ereditario non esclude, come a torto è stato ritenuto, la successione del legittimario nei debiti ereditari, anzi, il legittimario è obbligato anche per i legati. La detrazione dei debiti è invece un’operazione di calcolo diretta a stabilire quanta parte dell’attivo patrimoniale del
de cuius è necessaria per formare la legittima, tenuto conto che il legittimario è obbligato, in ragione della quota legittima, per i debiti ereditari. Quella detrazione, pur non escludendo, ma anzi supponendo, la successione nei debiti del legittimario, importa però che la legittima sia attribuita come quota dell’attivo patrimoniale netto del defunto.
Riunione fittizia. Per il calcolo della porzione legittima è disposta una terza operazione, la riunione fittizia dei
beni di cui il defunto ha disposto a titolo di donazione. La terminologia legislativa mette in evidenza che i beni donati sono oggetto di una
mera operazione di calcolo, non di una riunione materiale, come quella che si effettua mediante la collazione, con gli altri beni esistenti nel patrimonio del
de cuius: l’acquisto di tali beni da parte del legittimario potrà avvenire soltanto in seguito alla riduzione. La riunione fittizia consiste pertanto nell’
aggiungere al valore risultante dalle precedenti operazioni il valore dei beni che abbiano costituito oggetto di donazione, così da determinare il valore complessivo della cosiddetta massa di calcolo.
Il quoziente che risulta, dividendo tale valore per la frazione costituente la quota del legittimario, rappresenta il valore della legittima a lui spettante, salva l’imputazione sulla legittima. Il valore dei beni va calcolato secondo le stesse norme stabilite riguardo alla collazione per imputazione, cioè con riferimento al tempo dell’apertura della successione tanto per gli immobili, quanto per i mobili.
Sono fittiziamente riuniti i beni che abbiano costituito oggetto di
atti di liberalità comunque compiuti in vita dal
de cuius: non solo di donazioni dirette, ma anche di quelle indirette o simulate, non rilevando la forma in cui la donazione è seguita. Sono anche soggette a riunione fittizia le donazioni modali o remuneratorie, per la parte eccedente il valore dell’onere o del compenso.
Imputazione delle liberalità. Le precedenti operazioni non sono sufficienti per la determinazione concreta della porzione legittima, cioè per determinare il valore a cui il legittimario abbia diritto a titolo di legittima, essendo necessario procedere ancora all’imputazione delle liberalità sulla disponibile o sulla legittima. Supponiamo che il patrimonio del defunto (relitto più donato) sia di 100, che unico legittimario sia un figlio legittimo, che vi siano donazioni per un valore di 80, di cui 35 al legittimario per anticipazione sulla legittima. Se non si dovesse far luogo all’imputazione, il legittimario avrebbe diritto a conseguire 50 a titolo di legittima; invece, dovendosi imputare sulla disponibile soltanto il valore delle donazioni fatte a non legittimari e sulla legittima il valore della donazione fatta al legittimario, questi troverà nel relitto più di quanto è necessario per il conseguimento del valore di 15, ad integrazione del valore della sua legittima.
Le liberalità si imputano sulla disponibile o sulla legittima, cioè il loro valore si calcola in quello della disponibile o della legittima, secondo le regole qui appresso indicate.
Si imputano sulla
disponibile:
1) le liberalità a non legittimari;
2) le liberalità fatte ai legittimari con espressa dispensa dall’imputazione (artt.
553 e
564 co. 2), salvo il limite posto dall’art.
564 co. 4;
3) le liberalità ai legittimari che non vengono alla successione nella legittima, ad eccezione del legato in sostituzione di legittima, e salvo, per il caso di rinunzia, il disposto dell’art.
552.
Si imputano sulla
legittima:
1) le liberalità fatte ai legittimari in conto di legittima;
2) le liberalità fatte ai legittimari senza espressa dispensa dalla imputazione (artt.
553 e
564 co. 2);
3) il legato in sostituzione di legittima (art.
551).