Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente(1)(2)(3)(4)(5)(6).
Note
(1)
Esempio: Tizio muore, lasciando un
relictum pari a zero. In vita ha effettuato due donazione, del valore di 100 ciascuna, a Caio nel 2000 e a Sempronio nel 2010. L'unico figlio, Mevio, ha diritto ad una quota di legittima pari a 100, ossia alla metà del
relictum meno debiti più
donatum (0 - 0 + 200 / 2 = 100). Per ottenere tale quota può agire con l'azione di riduzione nei confronti di Sempronio, che ha ricevuto la donazione più recente. Ove il bene donato a Sempronio sia perito e questo sia insolvente, la norma in commento stabilisce che il valore del bene perito vada detratto dalla massa ereditaria. La quota di legittima che Mevio può pretendere dai donatari anteriori risulta, di conseguenza, essere pari a 50 (0 - 0 + 100 / 2 = 50). Mevio può agire nei confronti di Caio per ottenere tale quota (50), rimanendo al contempo creditore nei confronti di Sempronio per i restanti 50. A sua volta Caio ha diritto di regresso nei confronti di Sempronio per quanto restituito a Mevio (50).
(2)
Vi rientrano anche il denaro e i beni fungibili.
(3)
Ove il bene oggetto di donazione sia perito per causa non imputabile al donatario, esso non viene computato per la quantificazione della porzione disponibile (v. art.
556 del c.c.) e della legittima (v. art.
536 del c.c.).
(4)
La norma si applica anche nei confronti degli eredi e dei legatari insolventi.
(5)
In caso di deterioramento del bene oggetto di donazione si distingue a secondo che la causa sia imputabile o meno a colpa del donatario. Nel primo caso il valore del bene viene calcolato come fosse intatto, nel secondo caso si guarda al valore del bene al momento dell'apertura della successione.
(6)
Articolo modificato dall'art. 44, commi 1, lettera b) e 2 della L. 2 dicembre 2025, n. 182. La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".