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Articolo 12 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Beni non compresi nell'attivo ereditario

Dispositivo dell'art. 12 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

  1. a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 10;
  2. b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;
  3. c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del Codice Civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  4. d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
  5. e) i crediti verso la Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
  6. f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
  7. g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
  8. h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
  9. i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
  10. l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

1-bis. [Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell'imposta di successione.](1)

1-ter. [I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante.](1)

Note

(1) Tale comma è stato abrogato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 2, comma 53) che "Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente."

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Consulenze legali
relative all'articolo 12 Testo Unico sulle successioni e donazioni

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LORENZO M. chiede
martedģ 16/11/2021 - Abruzzo
“LA VENDITA DI UN' AUTOVETTURA CON L' ART. 2688 DELCODICE CIVILE (DISCONTINUITA' NELLE TRASCRIZIONI) DA PARTE DI UN EREDE IN FAVORE DI UN ALTRO EREDE, PUO' ESSERE ASSIMILATA AD UN' ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA' ?”
Consulenza legale i 22/11/2021
Da un punto di vista prettamente civilistico, tutti i veicoli fanno parte di una particolare categoria di beni che è quella dei c.d. beni mobili registrati, i quali, come sicuramente sarà ben noto, si collocano a metà strada tra i semplici beni mobili (per i quali vale il principio del possesso vale titolo) ed i beni immobili (per i quali, invece, è obbligatoria la trascrizione nei registri immobiliari).
Proprio in considerazione di questa loro particolare natura giuridica, la vendita di un veicolo può realizzarsi, al pari di ogni altro bene mobile, anche verbalmente, nel senso che la proprietà dello stesso si acquista con lo scambio del bene (auto, moto, camper) contro il pagamento di un corrispettivo, ma al fine di dare pubblicità a tutte le vicende giuridiche che li riguardano (quali acquisti, vendite, ma anche furto, vincoli giudiziari, ipoteche e fermi amministrativi), il legislatore ha imposto per questi stessi beni la trascrizione della proprietà nel pubblico registro automobilistico (PRA), gestito dall’ACI.

E’ soltanto dall’espletamento di questa formalità che ne consegue la certezza della data di avvenuta vendita; qualora, pertanto, taluno abbia regolarmente acquistato il bene, ma non abbia trascritto tale suo acquisto al PRA, sarà senza alcun dubbio proprietario di quel bene, ma non ne sarà intestatario al PRA.
In tale sua qualità di proprietario, pertanto, gli sarà sicuramente consentito di disporre del bene, anche alienandolo ad un’altra persona, quale può essere un terzo estraneo o altra componente del proprio gruppo familiare.
In tale ipotesi, però, non essendo stata data pubblicità al suo titolo di acquisto (che, come detto prima, può anche essersi realizzato verbalmente), la vendita non potrà che essere effettuata in deroga a quanto prescritto dall’art. 2688 del c.c., ossia interrompendo la continuità delle trascrizioni al PRA; ciò comporta che un eventuale successivo compratore del veicolo troverà l'annotazione che non c'è stata sempre la continuità nei passaggi di proprietà tra proprietari e quindi potrebbe verificarsi l'ipotetica rivalsa da parte di un soggetto che si dichiara reale proprietario.

Condizione essenziale per poter trascrivere una vendita al PRA ex art. 2688 c.c. è il possesso dell’originale del certificato di proprietà ovvero, per i veicoli più datati, del c.d. foglio complementare.
Il possesso di tali documenti può già valere quale eventuale prova che il bene, seppure formalmente intestato al de cuius¸ fosse nella disponibilità del chiamato all’eredità che adesso ha intenzione di vendere (del resto, nella prassi quotidiana non sono infrequenti i casi di veicoli intestati al genitore e di fatto utilizzati dal figlio o viceversa).
Inoltre, va anche precisato che, trattandosi di una vendita particolare, in cui chi vende si assume la responsabilità di dichiararsi proprietario non intestatario del veicolo, la dichiarazione di vendita non potrà essere redatta sul certificato di proprietà (come regolarmente avviene per le vendite di auto usate), ma deve esser redatta su un atto a parte, ossia una scrittura privata autenticata ed in bollo.
Infatti, nella dichiarazione di vendita deve essere espressamente indicato che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione avverrà in deroga dell'art. 2688 C.C.
Si tenga presente che la trascrizione ex art 2688 c.c. è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione), che rappresenta il pagamento di almeno una imposta "saltata".

Come si è precisato sin dall’inizio, sotto il profilo giuridico la vendita così effettuata è perfettamente valida, ma poiché viene registrato che vi è stata una interruzione nella continuità delle trascrizioni tra proprietari, chi compra deve valutare la possibilità che si presenti un terzo soggetto, il quale reclami la sua proprietà, chiedendo l'annullamento della vendita.
Per tale ragione, chi compra può conseguire la certezza giuridica del suo acquisto solo dal momento in cui decorreranno i tempi prescritti per l’usucapione dall’art. 1162 del c.c., ossia trascorsi tre anni dalla data della trascrizione effettuata ex art. 2688 c.c.

Poiché, come si è detto prima, il chiamato all’eredità effettua la vendita dichiarandosi proprietario non intestatario, non si sta formalmente disponendo di un bene del compendio ereditario, il che comporta che tale atto non può configurarsi quale ipotesi di accettazione tacita dell’eredità del de cuius, con conseguente impossibilità di una sua successiva rinuncia.
A ciò si aggiunga la seguente ulteriore considerazione: secondo quanto espressamente disposto dall’art. 12, comma 1, lettera l del Testo unico successioni e donazioni, non sono compresi nell’attivo ereditario “i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico” (tant’è che questi beni non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione), il che rafforza la tesi secondo cui l’atto che si ha intenzione di compiere non può configurare un’ipotesi di accettazione tacita di eredità.

Per concludere si vuole fare un’ultima notazione: l’ art. 476 c.c. richiede, perché possa configurarsi una accettazione tacita di eredità, che il chiamato all’eredità ponga in essere un atto che sia idoneo a presupporre la sua volontà di accettare, e che si tratti di un atto che possa essere compiuto soltanto da un erede.
Ebbene, nel caso di specie si ritiene che difetti proprio questo secondo presupposto, che viene definito oggettivo, in quanto la vendita di quel veicolo intestato al de cuius potrebbe in realtà essere compiuta da chiunque, chiamato all’eredità o meno, si trovi in possesso del Certificato di proprietà o del foglio complementare (in astratto, il defunto avrebbe anche potuto lasciare in vita quell’auto con i relativi documenti ad un rivenditore di auto usate, il quale potrebbe approfittarsi dell’evento morte per effettuarne la vendita da non intestatario, senza di certo così conseguire la posizione di erede del defunto).