Cassazione civile Sez. II sentenza n. 32804 del 9 novembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile, ex art. 556 c.c., analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo allorché il debito venga ad esistenza in un momento successivo; ne consegue che il debito derivante dalla fideiussione prestata dal "de cuius" č detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilitā del debitore garantito o l'impossibilitā di esercitare l'azione di regresso.

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