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Articolo 31 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 01/01/2025]

Attribuzioni degli uffici delle imposte

Dispositivo dell'art. 31 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

Per le finalità di cui al primo comma, l'Amministrazione finanziaria svolge le opportune attività di analisi del rischio(3).

La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale(2).

[L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.] (1)

[Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.] (1)

L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.
(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
(3) Comma inserito dall'art. 2, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

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Consulenze legali
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A. G. chiede
martedģ 29/04/2025
“Salve,

Sono un cittadino italiano residente a Copenaghen dal 2012, dove vivo e lavoro come informatico. Al momento, sono proprietario di un appartamento a Grosseto che sto cercando di vendere. Sono intenzionato ad investire i ricavi della vendita assieme ad altri risparmi che ho in Italia in ETF e lasciarli maturare il più’ a lungo possibile.
Dal momento che i miei investimenti in Italia verrebbero tassati dalla Danimarca ad una tassazione del 42%, mi risulta conveniente dare questi soldi a mio padre affinché’ lui li metta tutti su in conto e li investa per conto mio. I ricavi verrebbero percio’ tassati solo dopo la liquidazione degli ETF al 27%. Dal momento che ho un fratello, io e mio padre siamo intenzionate a trovare una maniera formale di scrivere un testamento dove si dichiara che tutti i ricavi di quel conto verranno dati a me, nel caso in cui mio padre venga a mancare.

Vorrei pertanto cercare di capire quali sia la maniera migliore di procedere in questo caso.

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 06/05/2025
La soluzione che si propone appare molto rischiosa sia sotto il profilo successorio che fiscale.
Sotto il primo profilo, sarebbe sicuramente ammissibile una clausola testamentaria in forza della quale il padre disponga che tutte le somme che si andranno a ricavare dalla liquidazione dei fondi EFT debbano essere assegnate ad uno solo dei figli.
Tuttavia, una disposizione di questo tipo sarebbe in grado di assicurare al figlio beneficiario le entrate derivanti dalla vendita di tali fondi, ma non lo proteggerebbe dall’esercizio di un’eventuale azione di riduzione nel caso in cui non dovessero essere soddisfatte le ragioni ereditarie dell’altro figlio.
Infatti, il trasferimento al padre della somma ricavata dalla vendita di un proprio immobile si configura, a tutti gli effetti, come una donazione, con la conseguenza che detta somma entrerebbe a pieno titolo a far parte del patrimonio ereditario del genitore, per essere considerata ai fini del calcolo della massa ereditaria ex art. 556 del c.c..

Anche sotto il profilo fiscale l’operazione che si vuole porre in essere presenta innegabili rischi, in quanto darebbe luogo a quel fenomeno che prende il nome di interposizione fittizia.
Si tratta, come ben noto, di una particolare forma di simulazione, ovvero di quella situazione in cui l’accordo simulatorio ha per oggetto l’attribuzione della qualità di parte del contratto (che di per sé non è simulato) a un soggetto (in questo caso il padre), il quale resta estraneo al negozio stesso, limitandosi a prestare il proprio nome.
L’interposizione fittizia risulta contrastata sia nel nostro ordinamento che in ambito internazionale.
Numerosi sono gli strumenti d’indagine di cui dispone a tal fine l’amministrazione finanziaria, disciplinati agli artt. 31 e seguenti Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, volte a scovare il beneficiario effettivo dei redditi e, così, recuperare a tassazione le imposte evase attraverso lo schema della interposizione fittizia.
In particolare, il Fisco può far uso dello strumento delle indagini bancarie, richiedendo agli intermediari finanziari il rilascio delle risultanze relative a qualsiasi rapporto da loro intrattenuto od operazioni effettuate con i rispettivi clienti, alle garanzie prestate da loro o da terzi e all’identità dei soggetti per i quali abbiano effettuato queste operazioni o abbiano intrattenuto rapporti finanziari.
Sotto il profilo internazionale, poi, gli Stati possono avvalersi dello strumento dello scambio internazionale delle informazioni fiscali, nelle forme dello scambio “automatico”, “spontaneo” o “su richiesta”.

In tal modo il Fisco ha la possibilità di provare la riconducibilità, al contribuente interponente, di determinati rapporti finanziari (dei quali apparentemente risulta intestatario il soggetto interposto), arrivando così a contestare il dato della loro formale titolarità.
La contestazione da parte del Fisco dell’ipotesi di interposizione fittizia dà luogo, oltre al recupero delle imposte evase, anche all’applicazione delle conseguenziali sanzioni che, nel caso in cui l’evasione sia stata perpetrata attraverso operazioni con l’estero, includeranno anche quelle relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività detenute all’estero.

Ciò posto, una possibile soluzione - per non incorrere nelle probabili conseguenze negative a cui sopra si è fatto riferimento (sia fiscali che successorie) - potrebbe essere quella di redigere una scrittura privata, dalla quale far risultare che la somma di cui si discute viene semplicemente concessa in prestito dal figlio al padre, fissando un termine per la sua restituzione, termine che alla scadenza potrà sempre essere prorogato.
A quel punto il padre potrà utilizzare la somma come meglio crede, anche investendola, inserendo nel testamento una disposizione da cui far risultare:
  1. di riconoscere di essere debitore del figlio della somma X in forza di scrittura privata;
  2. di aver investito detta somma nell’acquisto di fondi EFT;
  3. di volere che il rendimento netto di tale investimento venga attribuito in via esclusiva al figlio che gli ha concesso il prestito.

Gli effetti di tale soluzione saranno:
  1. che il figlio mutuante potrà rientrare in possesso del capitale concesso in prestito al padre e che quest’ultimo ha investito, senza che tale somma vada ad incrementare la massa attiva ereditaria, trattandosi anzi di un debito da detrarre dalla stessa ex art. 556 c.c.;
  2. che la somma di cui lo stesso figlio si avvantaggerà, a preferenza degli altri legittimari, sarà pari al solo rendimento positivo, con minor rischio, dunque, di ledere la quota di riserva dell’altro fratello (risultando più probabile che tale somma rientri nel valore della disponibile).