Le donazioni [555c.c.] si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori(1) [562, 563 c.c.].
Le donazioni [555c.c.] si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori(1) [562, 563 c.c.].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 4721/2016
In tema successione necessaria, l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile: sicché può procedersi alla riduzione delle donazioni, dalla più recente alla più risalente, solo dopo avere ridotto tutte le disposizioni testamentarie - anche privilegiate - ed avere verificato che tale riduzione non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario leso.Cass. civ. n. 3500/1975
La legge stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di [legittima], disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l'eredità senza far ricorso al beneficio di inventario (che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi), non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva.
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