Cass. civ. n. 4694/2020
L'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In tal caso, il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall'applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione, così operata, non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/08/2018).
Cass. civ. n. 19284/2019
L'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/05/2018).
Cass. civ. n. 20971/2018
Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.
Cass. civ. n. 22097/2015
Il legittimario può esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione - nonostante il meccanismo della collazione - non assorbono gli effetti della riduzione, quest'ultima obbligando alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore.
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La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione medesima, sicché essa può essere effettuata anche nel successivo testamento del donante.
Cass. civ. n. 22632/2013
In tema di azione di riduzione, qualora il legittimario, ai sensi dell'art. 564 cod. civ., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l'eredità senza beneficio d'inventario, egli non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell'onere su soggetti estranei all'assolvimento dello stesso.
Cass. civ. n. 18068/2012
È manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell'art. 564, primo comma, c.c., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato; 2) dalla "ratio" di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità "ultra vires" dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, c.c., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario.
Cass. civ. n. 28632/2011
A norma dell'art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione "ab intestato", qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione.
Cass. civ. n. 7098/2011
La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell' art. 564 c.c., è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte; ne consegue che è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello.
Cass. civ. n. 19527/2005
In tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario, la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è esclusa nell'ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assume, ai sensi dell'art. 467 secondo comma c.c., la qualità di chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti; tale regola è stata da tempo estesa all'erede legittimo sul rilievo che, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione ab intestato può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l'assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge; infatti, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla ratio di evitare che la confusione dei patrimoni del de cuius e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità.
Cass. civ. n. 9424/2003
La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all'azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati.
Cass. civ. n. 2294/1996
L'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal de cuius, preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi Ia simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal de cuius. Viceversa, allorquando sia stato impugnato un negozio oneroso siccome dissimulante una donazione, essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l'accettazione con beneficio d'inventario.
Cass. civ. n. 12632/1995
Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), e non anche per il legittimario
totalmente pretermesso dal testatore.