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Articolo 456 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Apertura della successione

Dispositivo dell'art. 456 Codice Civile

La successione si apre(1) al momento della morte(2), nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto(3).

Note

(1) L’apertura della successione indica che un patrimonio, a causa della morte di un soggetto, è rimasto privo di titolare, determinando la necessità che altri soggetti subentrino nei rapporti, attivi e passivi, che sopravvivono al de cuius.
(2) Affinché si apra una successione mortis causa è necessario che si verifichi il decesso di un soggetto, ossia “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefaloex art. 1 L. 29 dicembre 1993, n. 578. A quest’ultima viene equiparata la morte presunta, che può essere dichiarata dal Tribunale ove non si abbiano notizie di un soggetto da dieci anni (v. art. 58 e ss. c.c.).
La determinazione del momento esatto in cui avviene la morte del defunto consente di individuare i soggetti chiamati a succedere al de cuius. Presupposto della successione è, infatti, che i chiamati all'eredità sopravvivano al defunto. Qualora due persone siano morte e non vi sia possibilità di accertare quale delle due sia sopravvissuta, anche per un breve periodo, all’altra, tutte si considerano morte nello stesso momento (vd. art. 4 del c.c.).
(3) Il luogo in cui si apre la successione non è quello in cui è avvenuta la morte, ma quello in cui il defunto aveva fissato l’ultimo domicilio, ossia il centro principale dei propri affari ed interessi.
Tale luogo rileva, principalmente, per individuare il Tribunale competente per le azioni ereditarie (v. art. 22 del c.p.c.) e per la tenuta del registro delle successioni, in cui vengono annotati gli atti e le dichiarazioni indicate dalla legge (v. artt. 52 e 53 disp. att. c.c.).

Ratio Legis

La norma permette di stabilire a partire da quale momento e dove la successione si debba considerare aperta.
Ciò consente di individuare, principalmente, quali siano i soggetti chiamati all’eredità e quale sia il Tribunale competente per la proposizione delle azioni ereditarie (v. art. 22 del c.p.c.).

Brocardi

Successio in universum ius
Successio mortis causa

Spiegazione dell'art. 456 Codice Civile

Il fenomeno successorio, dal punto di vista temporale, ha inizio con la morte del de cuius, da intendersi quale cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (L. 29 dicembre 1993, n. 578, art. 1).
In caso di morte presunta il momento della morte si determina secondo quanto previsto dagli articoli 58, 60 e 61 del codice civile e deve essere indicato nella relativa sentenza con cui viene dichiarata la morte presunta stessa.
In particolare, nell’ipotesi in cui siano trascorsi dieci anni dall’ultima notizia dell’assente (art. 58 1° comma del codice civile) o nelle ipotesi in cui qualcuno sia stato fatto prigioniero o internato dal nemico o comunque trasportato in un paese straniero (art. 60 n. 2 del codice civile), il momento della morte viene fissato nel giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso.
Nelle ipotesi di scomparsa in operazioni belliche o per infortunio (art. 60 nn. 1 e 3) il giorno e l’ora della scomparsa vengono determinate nella sentenza che dichiara la morte presunta.
Qualora non sia possibile determinare l’ora del decesso, ai sensi dell’art.61 2° comma del codice civile, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
Inoltre, al fine della determinazione del momento della morte rileva l’ipotesi della commorienza disciplinata dall’art. 4 del codice civile secondo il quale, qualora non sia possibile dare la prova certa della premorienza o della sopravvivenza di un soggetto rispetto ad un altro, gli stessi si considerano morti nello stesso momento.

Il momento della morte rileva in diverse ipotesi e, in particolare, al fine di determinare la capacità a succedere (art. 462 del codice civile), il termine per accettare l’eredità (art. 480 del codice civile), il termine per redigere l’inventario (art. 485 del codice civile), il valore dei beni al fine della determinazione della porzione disponibile (art. 556 del codice civile) nonché il valore dei beni nella collazione per imputazione (art. 747 del codice civile).

Oltre all’elemento temporale il legislatore individua anche un elemento spaziale del fenomeno successorio che coincide con l’ultimo domicilio del defunto da intendersi quale il luogo in cui quest’ultimo aveva stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.

In base all’elemento spaziale viene individuata l’autorità competente al fine di eseguire diversi atti di natura successoria e in particolare: la cancelleria del tribunale competente a ricevere la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (art. 484 del codice civile) o di rinunzia dell’eredità (art. 519 del codice civile), il tribunale competente ad autorizzare la vendita di beni ereditari (art. 747 del codice di procedura civile) o a nominare il curatore dell’eredità giacente (art. 528 del codice civile) o ancora a ordinare la presentazione di un testamento olografo (art. 620 del codice civile) o la pubblicazione del testamento segreto (art. 621 del codice civile).
Il luogo di apertura della successione rileva, inoltre, al fine di individuare la competenza per territorio delle cause ereditarie (Cassazione 2 agosto 2013 n. 18560).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 456 Codice Civile

Cass. civ. n. 1593/2020

Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, il credito derivante dalla legittima, quale credito litigioso, sorge al momento dell'apertura della successione e non già quando l'erede necessario lo faccia giudizialmente valere.

Cass. civ. n. 852/1972

Ai sensi degli artt. 456 e 484 c.c., il luogo in cui va fatta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si determina in base all'ultimo domicilio del defunto.

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RENATO R. chiede
giovedì 11/03/2021 - Campania
“Salve, dovrei presentare istanza di rinuncia all'eredità di mio padre P.R., nato a T. il …….. e deceduto in B. il ………, dopo una lunga degenza in una Casa di cura.
PREMESSA.
Prima di trasferirsi a B., mio padre viveva, con la sua nuova famiglia che si era creata in seconde nozze, a N., in Via …………., in un appartamento di sua proprietà.
Poi, venduto tale immobile, si trasferì, da solo, in India per motivi spirituali, portando con sé il ricavato della vendita.
Dopo un breve periodo di soggiorno in India, mio padre, si ammalò gravemente di malaria, per cui fece ritorno in Italia presso un suo amico a B. che lo ricoverò in una Casa di cura sita nella stessa B.
Lì, dopo una lunga degenza di circa un anno, trascorsa in uno stato di assoluta incoscienza dovuta, sia alla malattia contratta in India che a un sopraggiunto, avanzato, stato di demenza senile, è deceduto in data……..
Dal suo ritorno in Italia, io non ho avuto più contatti con mio padre.
Mi fu riferito dal suo amico di B. che, soltanto dopo la sua morte, qualche membro della sua nuova famiglia , andò ai suoi funerali.
Qualche anno fa, andai alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale di N. per presentare istanza di rinuncia all'eredità di mio padre, stante la situazione debitoria da esso accumulata in B.
All'atto della presentazione della documentazione, tra cui il certificato di morte, il Cancelliere della Volontaria Giurisdizione, sostenne che il Tribunale di competenza non era quello di N., bensì quello di P., ovvero quello nella cui giurisdizione ricade B., perché lì mio padre, secondo il Cancelliere, avrebbe avuto il suo ultimo domicilio, presso la Casa di cura. Luogo dei suoi "affetti e dei suoi interessi".
Orbene, come anticipato in precedenza, mio padre è deceduto in uno stato quasi vegetativo e in totale solitudine, ad eccezione del suo vecchio amico che, saltuariamente prima e poi solo occasionalmente, andava a trovarlo.
Mio padre aveva un conto corrente bancario presso l'ex Banco di N. dove gli veniva accreditata la pensione ma che non era assolutamente in grado di gestire. Da ciò, nasce la sua situazione debitoria con la Casa di riposo.
Sono venuto a conoscenza che la giacenza su detto conto corrente fu prelevata da un Avvocato, quale sua parcella per la causa di separazione in corso tra mio padre e la seconda moglie.
Successivamente, su indicazioni del Cancelliere di N., mi sono recato presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di P.
Anche lì non hanno accettato la mia istanza di rinuncia, sostenendo che dovesse essere presentata dove mio padre aveva avuto la sua ultima residenza, ovvero a N. anche dopo aver fatto presente che lì non aveva più una casa dove risiedere o eleggere il proprio domicilio, avendo egli venduta la casa di Via…… e avendo trasferito tutto il ricavato in India.
Inoltre, dal certificato di residenza storica, che allego, risulta che mio padre ebbe il suo ultimo domicilio a N., in Via…….
Orbene, tanto premesso, e in considerazione dell'avvicinarsi della scadenza dei dieci anni, il mio quesito è questo: presso quale Tribunale devo presentare la mia rinuncia all'eredità paterna? N. o P.?
Grazie

Consulenza legale i 17/03/2021
La norma a cui occorre fare riferimento è l’art. 456 del c.c., secondo cui la successione si apre al momento della morte del de cuius e nel luogo del suo ultimo domicilio.
Per la nozione di “ultimo domicilio” occorre fare riferimento a quanto specificato dall’art. 43 del c.c., il quale qualifica come tale il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, distinguendolo dalla residenza, di cui si occupa il secondo comma di questa stessa norma, e che il legislatore individua nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Il problema che si pone, dunque, è sulla base di quali criteri stabilire con esattezza quale sia l’ultimo domicilio del de cuius qualora questo non coincida con la residenza o, comunque, qualora si presentino casi dubbi come quello in esame.
Per fare ciò occorre analizzare con attenzione la nozione di domicilio, la quale è caratterizzata da un elemento obiettivo (ossia il riferimento al luogo in cui convergono e si concentrano gli interessi del soggetto) e da un elemento soggettivo (ossia, l'intenzione della persona, espressa anche mediante comportamento concludente, di scegliere proprio quel luogo come centro dei propri interessi).
Il solo elemento soggettivo, ovvero la semplice dichiarazione di volontà di un soggetto, non è di per sé sufficiente a creare il suo domicilio, occorrendo anche puntare l’attenzione sulla sistemazione logistica delle attività facenti capo al soggetto.
Di ciò ne è prova il fatto stesso che l’art. 43 c.c. fa riferimento al luogo in cui la persona concentra i suoi affari ed interessi, e pertanto è proprio alla locuzione “affari ed interessi” che occorre dedicare l’attenzione.

A tal proposito, parte della dottrina ritiene che l’inciso “affari e interessi” esprima un concetto di tipo esclusivamente economico e patrimoniale, aggiungendo che per gli altri interessi della persona occorra fare riferimento al luogo di residenza (così si spiega, tra l’altro, l'autonomia concettuale della residenza dal domicilio voluta dal legislatore).

Secondo altra parte della dottrina, invece, a tale inciso deve assegnarsi un significato più ampio, comprensivo sia delle attività di natura patrimoniale che di indole morale.
E’ questo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza (in particolare possono citarsi Cass. n. 408/1970, Cass. n. 435/1973, Cass. n. 2936/1980, Cass. n. 5006/05), secondo cui il domicilio va riferito a tutti i rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali e familiari, aggiungendo espressamente che ciò vale anche quando si tratti dell'ultimo domicilio del de cuius a cui fanno riferimento l’art. 456 c.c. e l’art. 22 del c.p.c..
In tal senso si è espressa Cass.n. 7750/1999 e ancora più di recente Cass. n. 5811 del 23.03.2015, affermando che “La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (art. 22 c.p.c. e 456 c.c.) con riferimento al luogo in cui il "de cuius" aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari”.

Ora, nella generalità dei casi la residenza anagrafica coincide con il domicilio, ma possono presentarsi dei casi, come quello in esame, in cui residenza e domicilio potrebbero non coincidere, in quanto il soggetto conserva una residenza solo anagrafica (presso il comune di N.), ma di fatto vive in luogo diverso (comune di B. presso la casa di cura).
In questi casi è soltanto al luogo di ultimo domicilio del de cuius (il comune di B.) che occorre avere riguardo per determinare il Tribunale competente a ricevere la dichiarazione di accettazione o di rinunzia alla sua eredità, essendo questo il luogo in cui la persona ha concentrato la generalità quantomeno dei suoi interessi morali e sociali, non potendosi del resto configurare per il soggetto in questione interessi materiali ed economici in Italia già dal suo trasferimento in India.

A nulla vale opporre, come ha fatto la Cancelleria del Tribunale di B, che il luogo di ultima residenza del de cuius è N., in quanto è alla nozione di ultimo domicilio che occorre fare riferimento ed ove il legislatore ha voluto riferirsi alla nozione di “ultima residenza” lo ha detto espressamente, come ha fatto all’art. 15 della Legge n. 383/2001 al fine di determinare l’ufficio della Agenzia delle Entrate competente a ricevere la denuncia di successione.

Pertanto, qualora il Cancelliere del Tribunale di B. dovesse continuare a rifiutarsi di ricevere la dichiarazione di rinunzia all’eredità, si consiglia di invitarlo a redigere un rifiuto motivato.
In ogni caso, non deve preoccupare il fatto che stanno per scadere i dieci anni dall’apertura della successione, in quanto se non si è mai avuto il possesso di alcun bene ereditario e non è stato posto in essere alcun atto di gestione del patrimonio del de cuius (patrimonio che sembra proprio non esservi), lo scadere dei dieci anni comporterà automaticamente ed ex lege la perdita per prescrizione sia del diritto di accettare (anche tacitamente) che di rinunziare all’eredità.


TERESA D. P. chiede
mercoledì 04/02/2015 - Lazio
“Vi sottopongo il seguente quesito riferito alla debenza delle sanzioni ed agli interessi moratori relativi alle imposte ipo-catastali dovute in seguito a denuncia di successione presentata dopo nove anni dalla morte del de-cuius avvenuta il primo settembre del 2006. Il funzionario della Agenzia delle Entrate ha affermato che, trascorsi sei anni dalla morte del "de cuius" non sono dovute sanzioni nè interessi relativi alle imposte ipo-catastali versate al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Sapete indicarmi il riferimento normativo che dispone la impossibilità per l' Ufficio finanziario di liquidare le sanzioni ed i relativi interessi relativi all'omesso versamento?”
Consulenza legale i 10/02/2015
Corrisponde al vero che se la dichiarazione di successione viene presentata oltre i cinque anni dal termine di scadenza (sei anni dalla data del decesso) le imposte dovranno essere pagate, ma non saranno dovute sanzioni.

Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, l'articolo 13, comma 2 bis, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) stabilisce che: "In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'art. 27 del suddetto d.lgs. n. 346 del 1990".

L'articolo 27 richiamato, al quarto comma, recita: "Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35. [...] L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa" (cioè un anno dopo il decesso).

Pertanto, se l'accertamento d'ufficio con liquidazione o riliquidazione dell'imposta dovuta non è avvenuto entro i termini stabiliti per legge, il diritto dell'erario ad ottenere le sanzioni per il ritardo viene semplicemente meno.

Attenzione però: la legge di stabilità 2015 ha stabilito che "i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni" (art. 1, comma 637, lettera b). Quindi, sembrerebbe che ora il termine quinquiennale per l'accertamento dell'imposta di successione decorra dalla mera regolarizzazione spontanea di omissioni ed errori. Lo scopo della normativa è, con ogni evidenza, quella di comprimere i casi di evasione e/o elusione correlati all’inutile decorso del termine di accertamento, di rettifica e di liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio delle Entrate.
La nuova normativa presenta però alcuni profili di violazione di leggi e di principi fondamentali dell'ordinamento (come il divieto di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta sine die), per cui se ne attende l'applicazione pratica per comprenderne la reale portata e gli eventuali profili di illegittimità.

Sorgenti chiede
venerdì 22/10/2010
“in presenza di più eredi,senza testamento o altro atto di volontà,uno degli eredi per conoscere lo stato patrimoniale del defunto e quindi ciò che andrà ad ereditare,passività ed attività,a chi deve rivolgersi per conoscere esattamente lo stato della eredità?”
Consulenza legale i 22/10/2010

La consistenza del patrimonio del defunto va accertato presso varie sedi; le più accessibili:

Conservatoria dei Registri Immobiliari per i beni immobili

Pubblico Registro Automobilistico per gli autoveicoli e i motoveicoli

Non c'è un soggetto o ente che possa fornire un "quadro complessivo" del patrimonio del defunto. Sono informazioni che vanno ricercate da chi ne ha interesse presso diverse fonti.