Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti(1) nella successione sono: il coniuge [548 c.c.], i figli(2)(3), gli ascendenti(4).
Ai figli sono equiparati gli adottivi(2)(5) [291 ss, 304 c.c.].
A favore dei discendenti dei figli(2), i quali vengono alla successione in luogo di questi [467 c.c.], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli(2)(2)(6).
Note
(1)
Per esempio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite a cui sia stata addebitata la separazione che godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto al momento dell'apertura della successione (v. art.
548 del c.c.).
(2)
Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3)
Sia quelli riconosciuti da uno o da entrambi i genitori (v. art.
250 del c.c.) che quelli giudizialmente dichiarati figli naturali (v. art.
269 del c.c.).
(4)
Tali soggetti prendono il nome di legittimari.
(5)
Legittimari sono solo i figli adottati quando erano minori di età, che instaurano un rapporto di parentela (v. art.
74 del c.c.) con la famiglia dell'adottante.
(6)
Qualora i figli del
de cuius non possano o non vogliano accettare l'eredità subentrano nel diritto alla legittima i loro discendenti. La norma è diretta ad evitare che il testatore impedisca la successione dei discendenti per rappresentazione disponendo una sostituzione (v. art.
688,
467 del c.c.).