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Articolo 782 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Forma della donazione

Dispositivo dell'art. 782 Codice Civile

La donazione deve [1875 c.c.] essere fatta per atto pubblico [1350 n. 13, 2699 c.c.], sotto pena di nullità [783, 799, 1350 comma 1, 1421, 1422, 2725, 2739 c.c.]. Se ha per oggetto cose mobili(1), essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore [785 c.c.; 35, 167 comma 2](2). In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato(3) al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione [1328, 1329 c.c.].

[Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata](4).

Note

(1) Vi rientrano il denaro, i beni mobili di non di modico valore (v. art. 783 del c.c.), i titoli di credito ecc.
(2) L'accettazione fatta nell'atto di donazione si considera integrata dalla sola sottoscrizione dell'atto.
(3) E' dubbio se la conoscenza dell'accettazione possa essere data con qualsiasi mezzo o solo attraverso la notificazione dell'atto da parte degli ufficiali giudiziari.
(4) Il comma è stato abrogato dall'art. 13, L. 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192 (Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile).

Ratio Legis

Il requisito formale dell'atto pubblico serve a garantire la maggior ponderazione possibile dell'atto e a predisporre un mezzo di prova dotato di particolare efficacia nei confronti dei terzi che potrebbe essere pregiudicati nei loro interessi (es. creditori ed eredi).

Brocardi

Beneficia non obtruduntur
Donatio non praesumitur
Est iustus possessor et petitor qui liberalitatem accepit
Nec emere, nec donatum adsequi, nec damnosam quisquam hereditatem adire compellitur
Nemo invitus donat
Nolenti non fit donatio
Non potest liberalitas nolenti acquiri
Quod cuique pro eo praestatur, invito non tribuitur

Spiegazione dell'art. 782 Codice Civile

Qui la legge pone un limite alla regola generale della dispensa dall’uso di determinate forme per la conclusione dei negozi giuridici; infatti si richiede l’atto pubblico quale requisito per l’esistenza di qualsiasi donazione; un’eccezione è solo prevista dal successivo art. 783.
Su questo punto il codice non ha accolto l’innovazione proposta dal Progetto preliminare, che, mantenendo la necessità dell’atto pubblico per le donazioni immobiliari, non richiedeva alcuna formalità per le donazioni aventi come oggetto cose mobili per natura e titoli al portatore, purché alla dichiarazione fosse seguita l’effettiva tradizione; in tal modo si escludeva anche la necessità di una particolare disciplina per le donazioni manuali la cui regolamentazione giuridica era stata sempre motivo di vive dispute dottrinali e giurisprudenziali. Non accolta tale riforma, il sistema resta quello degli articoli #1056# e #1070# del vecchio codice del 1865: necessario è, perciò, l’atto pubblico per ogni specie di donazione, sia di immobili che di mobili; solo di quest’ultima - qualunque sia la natura dei mobili, tanto se cose mobili singole, guanto se universitates o collezioni - la validità è subordinata, oltre che alla redazione dell'atto pubblico, anche all’indicazione, nell’atto stesso o in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio, delle cose e del loro valore.
Scopo di tale formalità, che deve essere dettagliata (quindi va indicato ciascun quadro, ciascun libro, etc., non essendo sufficiente un'elencazione generica o per specie, è, duplice: a) salvaguardare gli eventuali diritti dei creditori del donante e dei legittimari che hanno un interesse ad impugnare l'atto di liberalità se, in seguito, dalla valutazione delle cose donate al momento della morte del donante risultino lese le loro ragioni; b) tutelare lo stesso donante, il che può, ad esempio, avvenire nel caso in cui la donazione sia revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, essendo, allora, necessario stabilire il valore delle cose donate che, per ipotesi, siano state distrutte o alienate dal donatario, che è tenuto a restituirle.
La nozione di atto pubblico è nota al pari di quello di pubblico ufficiale; quest'ultima qualifica non si restringe, sempre agli effetti della competenza a ricevere donazioni, al solo notaio; oltre che da questo, gli atti di donazione possono essere validamente ricevuti dai consoli per le donazioni all’estero, dai funzionari dell'Amministrazione statale, debitamente delegati a redigere i contratti nell'interesse dello Stato; i funzionari degli enti pubblici e privati quando risultano autorizzati, purché, però, agiscano in materia di loro competenza, la quale sta alla validità della donazione come alla validità della medesima sta la competenza territoriale del notaio. Lo stesso criterio della competenza funzionale conduce all'inesistenza della donazione ricevuta dal presidente del Tribunale e dal cancelliere nel verbale di separazione personale dei coniugi o inserita in un verbale di risposta ad interrogatorio.

L’inosservanza della forma prescritta per la donazione porta all'inesistenza dell’atto, rilevabile da qualsiasi interessato o d’ufficio dal giudice. Questa soluzione, pacifica se si tratti di mancanza dell’atto pubblico, varrà pur se, trattandosi di beni mobili, manchi l’atto estimativo. Qui il donante può rifiutarsi di eseguire la donazione; una differenza, però, esiste tra le due ipotesi: mentre in caso di mancanza dell’atto pubblico si ha inesistenza della donazione, in caso di mancanza della nota estimativa, per il principio utile per inutile non vitiatur, si verifica la nullità della donazione solo relativamente alle cose non specificate o stimate.

Nei riguardi di una donazione inesistente per inosservanza della forma non si può parlare di conferma; il donante deve rinnovare l’atto nei modi voluti dalla legge: ma è ovvio che, in tal caso, non è quella prima donazione che ha vita ma è la successiva, con efficacia dalla data della sua accettazione.

Alla formalità dell’atto pubblico sfuggono le donazioni indirette, le quali sono pienamente valide, sempre che siano state adempiute le formalità necessarie per la validità dell’atto da cui esse risultano.

Riconosciuto alla donazione il carattere d’un contratto, deriva che si applicano ad essa le regole che disciplinano la formazione dei contratti: così per quanto riguarda la proposta, come quella che costituisce la base del futuro negozio; così per l’accettazione, che segna, dal momento in cui è notificata all’altra parte, l’efficacia della donazione; essa, con la proposta, attua quella che può definirsi la collaborazione o cooperazione delle parti, estrinsecantesi nel reciproco concorso di attività e di voleri. All’accettazione, perciò, non può attribuirsi un mero carattere di adesione; la volontà che esprime il donatario con l’accettazione non ha diverso valore giuridico dal consenso che manifesta qualsiasi altro contraente. Il prevalente potere di iniziativa che esplica il donante di fronte al donatario si spiega per la natura del contratto e per il suo carattere di liberalità. Del resto, in ben altri casi questo potere di iniziativa del contratto è riservato ad uno solo dei contraenti senza che l’altro possa modificare l’offerta; eppure nessuno ha mai pensato di disconoscerne la natura contrattuale (c.d. contratti di adesione).

Della capacità di accettare la donazione il codice non si occupa espressamente (diversamente faceva, invece, il precedente codice all'art. #1059#) e non senza motivo: infatti, una volta definita la donazione un contratto, una particolare regolamentazione di quella sarebbe stata superflua; ne consegue che tutti coloro i quali hanno la piena capacità d’agire possono accettare.

Particolari deroghe a questo principio, riguardanti sia le persone fisiche incapaci che le persone giuridiche, sono dettate dal libro I, ed alle medesime è necessario far ricorso. Così, nel caso di una donazione fatta ad un minore, questa sarà accettata dal genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale o dal tutore: non occorre neppure una preventiva autorizzazione del giudice tutelare, poiché questa è dalla legge imposta solo se la donazione sia soggetta a pesi o a condizioni: il che si comprende potendo l’atto di liberalità, per il modus o per la condizione che vi ineriscono, arrecare un pregiudizio, anziché un vantaggio, all'incapace.
Nel caso in cui chi doveva accettare in luogo del donatario incapace non abbia accettato, quale rimedio avrà l’incapace? Il diritto romano accordava a costui la restitutio in integrum, che anche l’antico diritto riteneva spettasse al donatario. Ma, riproducendo la contraria disposizione dell’art. 942 del codice napoleonico, l’art. #1063# del vecchio codice del 1865 aveva stabilito che nei confronti dei minori, degli interdetti e di qualsivoglia altro donatario non fosse prevista la restituzione per la mancanza di accettazione delle donazioni, salvo il regresso contro chi aveva l’obbligo dell'accettazione. Questa disposizione non è stata accolta dal codice attuale, e molto opportunamente, data la sua superfluità; infatti, nella prima parte, essa ricordava il rimedio della restitutio in integrum per escluderlo e nella seconda non conteneva che un richiamo all’azione di risarcimento di danni, alla quale è tenuto qualsiasi amministratore o rappresentante che colposamente rechi pregiudizio agli interessi del suo amministrato.
La donazione deve essere accettata direttamente dal beneficiario, oppure può esserlo anche da altri in sua vece? Non si discute sulla possibilità che il donatario faccia conoscere la sua accettazione per mezzo di un terzo che partecipa, perciò, solo naturalmente all’atto; la sua figura è, in sostanza, quella del nuncius che tantum modo praestat ministerium e sotto questo lato la sua funzione è paragonabile a quella di una lettera. Ma, messa da parte questa ipotesi, ci si domanda se l’accettazione può essere compiuta a mezzo di mandatario. L’art. #1058# del codice precedente, risolvendo ogni dubbio e prevenendo le controversie sorte nel diritto consuetudinario francese sulla validità di un'accettazione compiuta dal mandatario, consentiva che questa potesse essere fatta in nome del donatario maggiorenne, da persona munita di procura per atto autentico esprimente la facoltà di accettare la donazione fattagli o la facoltà, in generale, di accettare donazioni; per quell’articolo, dunque, il donatario poteva far accettare non solo una determinata donazione, ma anche tutte le donazioni che gli fossero state fatte da una persona munita di un mandato speciale ad hoc.

Questa norma non è stata ripetuta dal codice attuale; ma da ciò non si deve dedurre la sua soppressione, perché la sua espressa regolamentazione appariva superflua, richiedendo l’art. #1741# del vecchio codice del 1865 che l’accettazione di una donazione dovesse essere fatta per mandato espresso. È il caso di rilevare che un mandato può ammettersi solo per accettare una determinata donazione; quindi va decisamente esclusa la validità di un mandato ad accettare donazioni in generale. L’inopportunità e l’erroneità di un siffatto potere appare evidente se si riflette sul fatto che è impossibile delegare ad altri il proprio animo con un mandato ad accettare donazioni in generale, senza specificare l’oggetto e la persona che dona. L’accettare una donazione non equivale a gerire un affare qualsiasi; anche per tale atto è necessario l’animus accipiendi donationis causa, il quale può non sussistere da parte del beneficato nei confronti di un donante, il quale potrebbe essersi spinto alla liberalità per farsi ripromettere dal donatario un vantaggio, oppure per altri motivi, più o meno leciti, l’apprezzamento dei quali deve essere lasciato all’esclusivo giudizio di chi è chiamato ad accettare la donazione.
La donazione è la sintesi di una proposta (atto di donazione) e della relativa accettazione; della prima la legge non si occupa: non così della seconda.
L’accettazione può essere fatta nello stesso atto pubblico in cui il donante pone in essere la sua offerta di donare, oppure con atto pubblico posteriore. Questa possibile non contestualità dell’incontro delle dichiarazioni costituisce un carattere particolare della donazione, poiché, mentre per i contratti per i quali sia sufficiente solo la scrittura privata non occorre che la forma scritta risulti da un unico contesto, invece, per i contratti per i quali è richiesto l’atto pubblico, la regola è che esso non può constare di due atti pubblici, separati e successivi, di offerta e di accettazione.

Stabilita la forma con cui questa deve esser fatta, la legge non dice quando debba compiersi: fino a quando il donante è tenuto ad attendere l’accettazione del donatario? Se questi non interviene all'atto, il donante può prefiggergli un termine entro cui decidersi; in caso contrario, il donatario sarà libero di determinarsi nel momento che ritenga opportuno.

Ma, avvenga nell’atto stesso o successivamente, la validità dell'accettazione è subordinata alle seguenti tre condizioni: 1) che il donante sia ancora in vita; 2) che egli persista nella sua determinazione di voler donare; 3) che egli conservi la capacità necessaria per donare: che, cioè, sia nelle stesse condizioni giuridiche in cui era al momento della proposta. Scaturiscono da queste premesse alcune conseguenze: se, nell’intervallo fra la proposta e l’accettazione, il donante muore, l’accettazione non può essere fatta dai suoi eredi; se, nell’intervallo, il donante abbia revocato la donazione, perché l’accettazione sia possibile deve essere rinnovata la proposta.
In quale modo vada fatta l’accettazione, se, cioè, sia necessaria una formale manifestazione espressa di volontà o se sia sufficiente anche una manifestazione implicita di voler accettare, la legge nulla dice: di qui la disputa nella dottrina. È noto che il codice napoleonico richiedeva che l’accettazione si compisse in termini espressi, ma, nel nostro ordinamento, sembra che, pur escludendo l'idoneità di una qualsiasi forma, trattandosi di atto solenne, si possa, tuttavia, qualificare accettazione la firma ad esempio apposta dal donatario all’atto pubblico alla presenza del notaio; qui non si può dubitare che si tratti di una manifestazione non tacita ma espressa di volontà, anzi, di una delle più tipiche forme di manifestazione della volontà; le stesse considerazioni non potrebbero ripetersi, ad esempio, nell’ipotesi in cui si abbia solo l’intervento del donatario all’atto e la presa di possesso da parte sua della cosa donata.
Per l’accettazione contenuta in atto separato non occorre l'assistenza di testimoni.
L'accettazione determina il sorgere della donazione nel momento in cui essa è dichiarata, se ciò avviene contestualmente; ma se, invece, essa è fatta con un posteriore atto pubblico (non sarebbe perciò valida una scrittura privata), allora la donazione non è perfetta che dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante a mezzo di ufficiale giudiziario; è così risolta la disputa che si faceva dalla dottrina vigente sotto il vecchio codice del 1865, che nell’art. #1057# richiedeva la notifica al donante dell’atto separato di accettazione, ma non specificava in qual modo quella doveva essere effettuata. Fino a che non riceve la notifica dell’accettazione, il donante non è vincolato dalla sua disposizione e può revocare l’offerta o espressamente o tacitamente, disponendo, ad esempio, della cosa donata; se il donante muore o diviene incapace prima del compimento di tale formalità, la donazione non può più perfezionarsi essendo inattuabile l’incontro delle volontà; per la stessa ragione, la notifica dell’accettazione non può essere fatta dagli eredi del donatario dopo la morte di questo, né dai suoi rappresentanti legali dopo che egli è divenuto incapace, occorrendo, in quest’ultimo caso, che l’accettazione sia rinnovata dai legali rappresentanti nelle dovute forme.

La facoltà di accettare la donazione non si trasmette agli eredi, né si può esercitare dai creditori del donatario a mezzo dell’azione surrogatoria: l'animus accipiendi donationis causa non consente alcuna delega né sostituzione; neppure i creditori possono impugnarla, perché non costituisce rinuncia l’omissio adquirendi di un diritto patrimoniale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

376 Un'altra disciplina che è stata profondamente innovata è quella della forma della donazione. Il progetto preliminare aveva ammessa la validità della donazione mobiliare di qualsiasi importo con la semplice tradizione, o, in mancanza di questa, quando ci fosse una scrittura privata contenente la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore. Il progetto definitivo aveva ritenuta pericolosa questa riforma, specie in considerazione della grande importanza del patrimonio mobiliare nell'economia moderna, e pertanto aveva prescritto anche per le donazioni mobiliari l'atto pubblico, riproducendo la norma dell'art. 1070 del codice del 1865, che richiede la descrizione delle cose con l'indicazione del valore. D'altra parte però aveva ammessa la validità della donazione di modico valore, quando fosse fatta per scrittura privata o fosse accompagnata dalla tradizione. La modicità doveva essere stabilita in relazione alle condizioni economiche del donante. Nella redazione del codice sono state perfezionate, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista formale, le disposizioni del progetto ministeriale, le quali avevano incontrato in via di massima approvazione. E' stata cioè ammessa la validità delle donazioni di modico valore aventi per oggetto cose mobili, quando vi sia stata la tradizione, e ciò in conformità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza sotto l'impero del codice del 1865. Non si è riconosciuta, invece, la possibilità di far donazioni con scrittura privata, per non allargare eccessivamente l'ammissibilità dei così detti doni manuali. Ed invero, se si prevedesse la scrittura privata, come mezzo idoneo al compimento dell'atto, si indurrebbe l'interprete a largheggiare nella valutazione della modicità, il che è indubbiamente da evitare. La norma relativa al criterio per la valutazione della modicità è stata emendata secondo alcune proposte in modo che ne risulta che va fatto riferimento innanzi tutto a una valutazione obbiettiva e poi anche alle condizioni economiche del donante. Infine è stata portata una modificazione nella sistemazione della materia, prevedendosi in un primo articolo (art. 782 del c.c.) la forma della donazione e dell'accettazione, e in un articolo successivo (art. 783 del c.c.) la donazione di modica valore, per la quale quella forma non è prescritta.

Massime relative all'art. 782 Codice Civile

Cass. civ. n. 9476/2022

La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, comma 2, c.c. per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti, deve essere eseguita in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per il perfezionamento del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso, con conseguente irrilevanza della prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario, ove acquisita aliunde.

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, comma 2, c.c., va riconosciuto in capo all'"accipiens" il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.

Cass. civ. n. 20888/2019

Non ricorre il vizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica quando intervenga la cessione di una quota societaria mediante un'apparente vendita, ma in realtà a titolo gratuito, potendo piuttosto ricorrere un'ipotesi di donazione indiretta, che però non esige requisiti formali; nella donazione indiretta, infatti, la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 07/04/2015).

Cass. civ. n. 15510/2018

L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda.

Cass. civ. n. 4682/2018

L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2014).

Cass. civ. n. 18725/2017

In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/12/2011).

Cass. civ. n. 15144/2017

Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusta quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene, senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dall'art. 782 c.c. per l'atto di donazione e la sua accettazione. Un diverso criterio di applicazione dell'imposta, infatti, si presterebbe a prassi elusive, contrarie al principio di effettività dell'imposizione in ragione delle capacità contributive, ai sensi dell'art. 53 Cost. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 27/03/2015).

Cass. civ. n. 7821/2015

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, secondo comma, cod. civ., va riconosciuto in capo all'"accipiens" il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.

Cass. civ. n. 3819/2015

La rinuncia abdicativa della quota di comproprietà di un bene, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comunisti, mediante eliminazione dello stato di compressione in cui il diritto di questi ultimi si trovava a causa dell'appartenenza in comunione anche ad un altro soggetto, costituisce donazione indiretta, senza che sia all'uopo necessaria la forma dell'atto pubblico, essendo utilizzato per la realizzazione del fine di liberalità un negozio diverso dal contratto di donazione.

Cass. civ. n. 14197/2013

Per le validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

Cass. civ. n. 23551/2011

Nella donazione a persona giuridica, quando la notifica dell'atto pubblico di accettazione da parte del donatario avviene dopo la morte del donante, la formazione del consenso, necessaria per il perfezionamento del contratto di donazione, rimane impedita, in quanto gli eredi subentrano soltanto nei rapporti giuridici facenti capo al defunto che sono trasmissibili e non nei diritti ed obbligazioni "intuitu personae", tanto più se si tratti di dichiarazioni negoziali eminentemente personali nella cui categoria rientra la donazione.

Cass. civ. n. 10734/2010

A norma dell'art. 782, secondo comma, c.c., la donazione si perfeziona con l'accettazione da parte del donatario, la quale deve coesistere con la volontà del donante; ne consegue che - in conformità al principio generale secondo cui ogni proposta contrattuale cade con la morte del proponente - dopo la morte del donante, il donatario non può accettare la donazione né notificare l'atto di accettazione, a nulla rilevando che nell'atto di donazione risulti l'espressa previsione che l'accettazione può intervenire anche dopo la morte del donante.

Cass. civ. n. 5786/2006

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 783 c.c.) (rectius: art. 782 c.c. - N.d.R.) e, quindi, deve essere provata per iscritto, con l'atto pubblico di donazione, essendo ammissibile la prova per testi o per presunzioni soltanto nel caso di perdita incolpevole del documento (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la donazione in base alla circostanza che il donante ne aveva menzionato l'esistenza nel proprio testamento olografo).

Cass. civ. n. 3499/1999

A differenza del cosiddetto negotium mixtum cum donatione, nel quale sullo scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso e per la cui validità è sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione remuneratoria, nella quale il donante persegue oltre allo scopo di liberalità anche lo scopo del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è quella dell'atto pubblico.

Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. (Nella specie trattavasi di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito appartenuta all'atto della cointestazione ad uno solo dei cointestatari).

Cass. civ. n. 4231/1997

Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso intende in tal modo beneficiare, si verifica una donazione indiretta dell'immobile (non del denaro) per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico prevista per la donazione (art. 782 c.c.), ma basta l'osservanza della forma richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta.

Cass. civ. n. 2700/1995

Nel procedimento per la separazione consensuale, di cui all'art. 711 c.p.c., il provvedimento di omologazione del Tribunale, operando sul piano del controllo, ha lo scopo di attribuire efficacia all'accordo privato dall'esterno, senza operare alcuna integrazione della volontà negoziale delle delle parti. Di conseguenza, ove nell'accordo i coniugi abbiano convenuto una donazione, l'omologazione non vale a rivestire l'atto negoziale della forma dell'atto pubblico, richiesto dall'art. 782 c.c., che gli articoli 2699 e 2700 c.c. impongono sia «redatto» e «formato» dal pubblico ufficiale.

Cass. civ. n. 8446/1990

Quando l'atto di liberalità, oltre ad essere determinato da ragione di riconoscimento o da particolari meriti del beneficiario, è diretto, altresì, al soddisfacimento di prestazioni ricevute, si ha un unico negozio giuridico, nel quale confluiscono motivi in parte onerosi ed in parte gratuiti, la cui regolamentazione obbedisce al criterio della prevalenza, per cui ricorre la donazione remuneratoria, per la quale è richiesta la forma solenne delle donazioni tipiche, se risulti la prevalenza dell'animus donandi e si ha, invece, contratto oneroso, per il quale, in caso di trasferimento di beni immobili, è sufficiente la scrittura privata, allorché il fine della corrispettività si riveli assorbente rispetto a tale animus.

Cass. civ. n. 7647/1990

Qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante (senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all'art. 2722 c.c., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma.

Cass. civ. n. 6057/1981

L'accettazione della donazione, con il medesimo atto pubblico a mezzo del quale essa viene effettuata, non postula l'adozione di formule solenni o determinate, ma può risultare anche per implicito, ove il contesto complessivo di detto atto evidenzi inequivocamente la volontà di accettare.

Cass. civ. n. 1026/1977

La notificazione (da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario) dell'accettazione della donazione — stabilita, dall'art. 782, secondo comma, c.c., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenute in atti distinti — costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima di essa non può considerarsi ancora concluso.

Cass. civ. n. 4153/1975

Qualora una proposta di donazione nulla per vizi sostanziali o formali (nella specie, perché contenuta in una scrittura privata, anziché in un atto pubblico), sia seguita da una nuova proposta valida, l'accettazione del beneficiario è idonea a perfezionare il contratto di donazione solo se fatta con riferimento alla seconda delle indicate proposte, e non con riferimento alla prima, la cui nullità, a norma dell'art. 1423 c.c., non può essere sanata con convalida. A norma dell'art. 782 secondo comma c.c., l'accettazione della donazione, ove fatta con atto pubblico posteriore, è idonea a determinare il perfezionamento del contratto solo con la notificazione al donante dell'atto di accettazione; tale effetto non si verifica, pertanto, qualora la delibera, con cui un consiglio comunale abbia accettato una donazione, sia rimasta atto interno del comune e non sia stata né esteriorizzata, né portata a conoscenza del donante.

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Consulenze legali
relative all'articolo 782 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

T. T. chiede
lunedì 29/01/2024
“Buongiorno, mio marito è deceduto ed io sono stato nominato erede universale. Mi ha comunicato verbalmente che devo lasciare € 50.000 ad una sua ex socia. Mi potete dire come procedere, cosa scrivere nella causale del bonifico e se nella prossima denuncia dei redditi posso recuperare qualcosa. Sopratutto, a livello fiscale non vorrei avere problemi. Non so il motivo di tale scelta, ma vorrei ugualmente rispettare le volontà. Grazie infinite”
Consulenza legale i 04/02/2024
In mancanza di alcun titolo che possa giustificare il trasferimento di tale consistente somma di denaro, l’attuazione della volontà del de cuius non può che integrare una vera e propria donazione.
In diverse occasioni la giurisprudenza, anche di legittimità, si è occupata della donazione di denaro eseguita mediante bonifico bancario, giungendo alla conclusione che, pur risultando nulla per difetto della forma dell’atto pubblico richiesta dalla legge (art. 782 c.c.), deve comunque intendersi assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni.
Ciò trova spiegazione nel fatto che, finchè non verrà dichiarata giudizialmente nulla, con conseguente obbligo di restituzione, l’attribuzione eseguita ed il conseguente trasferimento di ricchezza rimangono materialmente in essere.
In quanto integrante a tutti gli effetti una donazione diretta di somma di denaro (seppure attuata per il tramite dell’intermediario, ossia la banca), sarà assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni secondo il regime generale e non secondo quello speciale dettato per le “liberalità indirette” dall’art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni.

In tal senso può citarsi Cass. SS.UU. n. 18725 del 27.07.2017, così massimata:
“In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”.

Pertanto, al fine di non avere problemi con il fisco, ciò che si consiglia è non soltanto di far risultare dalla causale del bonifico quella che è l’effettiva volontà del trasferente, usando possibilmente la dicitura “Regalo voluto dal defunto ...”, ma anche di accompagnare tale trasferimento di denaro ad una scrittura privata (cfr. art. 2 comma 53 D.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2006 n. 286), da cui far risultare appunto la donazione intervenuta tra le parti, scrittura da sottoporre a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con conseguente pagamento delle relative imposte (si ricorda che nel caso di donazione nei confronti di soggetti estranei alla cerchia familiare, l’aliquota applicabile a titolo di imposta sulle donazioni è pari all’8%, da calcolare sull’importo totale della somma donata, senza alcuna franchigia, come disposto dall’art. 2 comma 49 lett. c) del predetto D.l. 3 ottobre 2006 n. 262).
In tal modo non soltanto si certifica la data riportata sulla scrittura privata, ma si assolve anche agli obblighi fiscali connessi a quel trasferimento gratuito di denaro.

Si precisa che le donazioni non costituiscono per il donatario un reddito assoggettabile ad IRPEF, e pertanto non dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi), non potendo farsi rientrare nella categoria dei redditi diversi.

Sotto il profilo meramente civilistico, va osservato che se, per come viene detto nel quesito, chi dona la somma di denaro ha intenzione di onorare la volontà del defunto, non vi può essere ragione per il donatario di temere che in futuro il donante possa invocare la nullità di quella donazione per difetto di forma e chiedere la restituzione della somma.
Diverso è il discorso se il donante dovesse lasciare al momento della morte soggetti aventi diritto ad una quota di riserva (sono tali le categorie di persone indicate all’art. 536 c.c.), nel qual caso sarebbero questi, eventualmente, a poter far valere la nullità della donazione qualora da essa dovesse conseguirne una lesione di detta quota.

Per quanto concerne, infine, la possibilità per chi dona di recuperare qualcosa nella successiva dichiarazione dei redditi, la risposta è negativa.
Si ricorda, infatti, che la possibilità di usufruire nella dichiarazione dei redditi di una detrazione fiscale dalle imposte dovute (oppure di una deduzione dal reddito complessivo sul quale vengono calcolate le imposte), vale solo nel caso di erogazioni liberali fatte ad ONLUS, Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS).


E. B. chiede
domenica 10/12/2023
“Buongiorno, vengo subito al dunque: mia madre ha stipulato, nel 2013,una polizza vita del valore di 370.000 euro i cui beneficiari siamo io e mio fratello. Ora mi chiedevo se volessimo venire in possesso della somma adesso, mia madre che ha 93 anni è daccordo, cosa dovrebbe fare? effettuare due bonifici intestati a noi figli o stipulare un atto di donazione? La nostra referente della banca ci consiglia di aprire un nuovo conto a tre, ma mi pare assurdo, mio fratello sta a XXX e noi, intendo io e mia madre, stiamo a YYY.
Inoltre mio fratello ha subito da poco un secondo intervento alla colonna vertebrale che gli è costato tantissimo e dovrà fare anche delle terapie,sempre sperando che non ne debba fare un terzo, ecco perchè quella somma farebbe comodo.

Mi affido a Voi alla Vostra professionalità, attendo una Vostra gentile risposta. Ringraziando,porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 14/12/2023
In situazioni come quella in esame la soluzione migliore si ritiene sia quella di fare ricorso alla figura del notaio e di avvalersi dello strumento della donazione.
Sono diverse le ragioni che inducono a consigliare tale scelta e che qui adesso si vanno ad illustrare.
Innanzitutto si ritiene possa essere utile precisare che il riscatto di una polizza vita è un’operazione che trova fondamento sotto il profilo normativo nell’art. 1925 del c.c., rubricato appunto “Riscatto o riduzione della polizza”, il quale a sua volta fa espresso rinvio alle pattuizioni contenute nello stesso contratto di polizza (pertanto, per conoscere con esattezza il valore di riscatto ed evitare brutte sorprese sarebbe bene consultare con attenzione le condizioni contrattuali a suo tempo accettate con la sottoscrizione del contratto).

Al di là di ciò, entrambe le operazioni a cui si fa riferimento nel quesito per il trasferimento dalla madre ai figli della somma di denaro che si andrebbe a riscattare (il bonifico diretto ai figli o l’apertura di un conto cointestato a tre su cui accreditare la somma) pongono il problema, trattandosi di una consistente somma di denaro, della configurabilità di una donazione diretta, come tale nulla perché non di modico valore e stipulata senza l’intervento del notaio.
Un significativo precedente giurisprudenziale in tal senso si rinviene nella sentenza della Corte di Cassazione, SS. UU. Civili, n. 18725 del 27/07/2017, nella quale tra l’altro si legge che “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.”
Ed ancora, nella medesima sentenza la S.C. precisa che “Le liberalità effettuate con trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari devono essere qualificate come donazione "diretta" e pertanto sono nulle se non vengono effettuato con atto pubblico”.

Per le Sezioni unite, dunque, si ha donazione “diretta” (e, pertanto, la necessità dell'atto pubblico ex art. 782 del c.c.) tutte le volte in cui vi sia un passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro, situazione che ricorre nel caso del bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista.

Ma vi è un’altra ragione che nel caso di specie induce a suggerire di fare ricorso al ministero del notaio, e precisamente l’età avanzata della disponente, la cui capacità di intendere e volere verrebbe ad essere accertata dal professionista incaricato di ricevere l’atto di donazione.

Anche sotto il profilo fiscale è consigliabile utilizzare l’atto di donazione anziché il bonifico bancario o l’apertura di un conto cointestato, in quanto, seppure la donazione effettuata per mezzo di tali strumenti sia nulla e, dunque, improduttiva di effetti sul piano civilistico tra donante e donatario, sul piano fiscale, invece, sarà destinata ad assumere rilevanza.
Di tale aspetto della questione si è occupata in diverse occasioni la Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 6591 del 3 marzo 2021, nella quale la S.C ha stabilito che la donazione effettuata mediante bonifico bancario, in assenza di atto pubblico, è soggetta alla disciplina fiscale prevista per le liberalità indirette in quanto produce un arricchimento del donatario.
In particolare la S.C. ha così voluto aderire alla tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui, al di fuori delle ipotesi di liberalità indirette registrate volontariamente dal donante, per le quali si applicano le diverse aliquote stabilite in considerazione del rapporto intercorrente tra donante e donatario, nel caso in cui si dovesse procedere ad accertamento l’aliquota fiscale da applicare sarebbe quella dell’8%, a prescindere dal legame tra donante e donatario.

Tale tesi trova fondamento nella considerazione secondo cui in caso di donazioni informali (è tale quella fatta con bonifico) non vi è nessuno che assolve agli obblighi fiscali, o meglio non vi è la figura del notaio che annota la franchigia consumata ed eventualmente calcola l’imposta di donazione dovuta, e pertanto in sede di accertamento deve farsi applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 56 bis Testo Unico sulle successioni e donazioni.
Incomberà a quel punto su colui a cui viene notificato l’atto di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate l’onere di dimostrare che quell’improvviso ed ingiustificato aumento di ricchezza è frutto di un regalo e che quella liberalità, da sola o cumulata eventualmente con altre precedenti, non supera la franchigia oggi fissata in un milione di euro nel rapporto tra genitori e figli.


F. B. chiede
martedì 19/09/2023
“Buongiorno, sto vedendo casa e con il ricavato acquisterò un nuovo immobile.
Mio Padre e mia Zia (non sposata né figli) vogliono regalarmi 10.000 € e 25.000 € mediante bonifico bancario.
Vorrei gentilmente sapere per tutelarmi a livello fiscale, cosa mettere in casuale (devo specificare la parentela e la donazione per acquisto casa), e come comportarmi a livello notarile.
La casa che comprerò la pagherò con ricavato vendita, risparmi, donazioni parenti, e mutuo bancario.
Vi ringrazio”
Consulenza legale i 26/09/2023
La donazione da parte di parenti per spirito di liberalità può avere oggetto sia beni mobili che beni immobili.
Nell’ambito delle donazioni di beni mobili rientra anche la donazione di denaro, la cui causa è essenzialmente la medesima rispetto alle donazioni di beni immobili, ovverosia lo spirito di liberalità.
Le donazioni di denaro possono essere dirette o indirette.
Queste ultime hanno di fatto sempre a oggetto denaro ma tale importo non è direttamente donato ma è utilizzato per l’acquisto di un bene, a esempio un immobile (si pensi all’acquisto di un appartamento con donazione di denaro da parte del padre a favore del figlio).
Le donazioni dirette si configurano, invece, quando si provvede alla donazione di una determinata somma di cui si dispone.
Tali negozi giuridici possono essere soggetti al rispetto di specifiche formalità.
Ciò si verifica allorquando la donazione di denaro non sia di modico valore.
Per stabilire quando l’importo donato sia di importo ritenuto dalla legge rilevante e, dunque, non di modico valore, occorre una valutazione che tiene conto di una serie di condizioni e parametri, quali le condizioni economiche del donante, ma anche il contesto economico – finanziario dei soggetti coinvolti nella donazione. In altri termini, non è possibile stabilire a priori se una donazione di denaro sia di modico valore o di importo rilevante, poiché non è normativamente previsto un importo, superato il quale, la donazione è da considerarsi significativa.
In tale ultimo caso, ovverosia nel caso di donazione di non modico valore, è necessario documentare il trasferimento con un atto pubblico davanti al notaio, con la presenza di due testimoni.

Il mancato rispetto delle previste formalità, in particolare, della redazione di un atto pubblico, comporta la nullità della donazione e, conseguentemente, espone il donatario al rischio della restituzione di quanto ricevuto.
In caso di donazione con atto pubblico, l’opposizione alla donazione è limitata alla sola ipotesi di lesione della quota di legittima.

Alla luce di quanto sopra, nel caso sottoposto, si ritiene che la donazione di denaro sia da configurarsi come donazione diretta. Ciò posto, non conoscendo nello specifico la situazione economico-reddituale dei soggetti donanti, è possibile considerare in termini assoluti l’importo complessivamente donato di euro 35.000,00.
Sulla base di tale premessa è ragionevole ritenere tale importo di non modico valore.
Nel caso specifico, dunque, si ritiene in ogni caso necessario l’intervento di un notaio e, dunque, la stipula di un atto pubblico ovverosia di una donazione diretta di denaro.
Nell’atto di compravendita è opportuno fare riferimento alla donazione di denaro e, dunque, specificare che l’immobile è acquistato in parte con donazioni di denaro provenienti da parenti.
Il notaio potrà valutare se è opportuno allegare la donazione indiretta all’atto di compravendita.
Ciò al fine di evitare che l’Amministrazione possa contestare possibili redditi non dichiarati.
Con riguardo all’indicazione nella causale del bonifico con il quale si trasferisce il prezzo pattuito alla controparte cedente non occorrerà fare riferimento alle donazioni, ma all’atto di compravendita redatto dal notaio.

D. M. chiede
lunedì 28/08/2023
“Spett. Redazione Giuridica di Brocardi.it, buongiorno.
Con riguardo alla consulenza riferimento Q202334211, in particolare relativamente al quarto paragrafo nel passaggio in cui è riportato: "Costituisce principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, (...)", si chiede gentilmente quanto segue.

Come già accennato nella prima parte della richiesta di consulenza richiamata ho ricevuto in dote, al momento del mio matrimonio, una liquidità pari a circa un quarto del valore reale dell'appartamento donato ad L1, unitamente a del mobilio di discreto valore (probabilmente poche migliaia di euro)

Volendo ora – ai fini della propria tutela - ricorrere come si diceva all'art. 563 c.c. e prospettandosi di conseguenza (per il futuro) una probabile fase di contenzioso con mia sorella maggiore L1 (l'azione di opposizione alla donazione potrebbe infatti ricevere in risposta – se non già attuati – comportamenti nei confronti dei quali si potrebbe dover rispondere con le azioni di simulazione e/o quella di nullità), chiedo se nell'ambito di detta eventuale fase di contenzioso io potrei essere chiamata a dover restituire la liquidità donatami al momento del matromonio.

Preciso che detta liquidità mi fu donata dai miei genitori (Z1 e Z2) tramite bonifico bancario, su conto corrente all'epoca intestato solo a me, chiuso praticamente poco dopo sposata, ovvero nell'estate-autunno del 2011, quando avevo 27 anni. Ho ancora il "riepilogo bonifici ricevuti" trasmessomi all'epoca dalla banca, dove non è riportata però la causale, ma solo mittente, CRO e istituto di partenza.
In ogni modo l'anno successivo con detto denaro, insieme a mio marito, acquistammo un terreno ad edificabilità indiretta (nel senso, edificabile previo piano attuativo) con lo scopo di avere un immobile di proprietà da utilizzare per progetti familiari futuri ed allo stesso tempo immobilizzare il denaro ricevuto in dote - così da dimostrare tra l'altro che la dote era realmente un investimento sul mio futuro, esattamente come per mia sorella fu l'appartamento che aveva ricevuto in dote e a partire dal quale poté avviare la sua vita familiare.
Per l'acquisto del terreno (compreso atto notarile), non bastò la sola donazione in denaro che avevo ricevuto, ma dovemmo aggiungere un ulteriore circa 25%.
Negli anni immediatamente precedenti e successivi al mio matrimonio non sono risultata titolare di contratto di lavoro dipendente, né figuravo come lavoratrice autonoma, attività che invece ho svolto per alcuni anni solo a partire dal 2014. Lo preciso solo a riprova del fatto che l'acquisto del terreno fu possibile solo grazie alla donazione di liquidità, in quanto in quel momento svolgevo attività lavorativa solo occasionale.
Ad oggi il terreno risulta ancora cointestato tra me e mio marito e negli ultimi anni è stato effettivamente interessato da progetti/investimenti della nostra famiglia.

Grazie del riscontro, cordiali saluti.”
Consulenza legale i 13/09/2023
Ciò che si intuisce leggendo questo nuovo quesito è sostanzialmente la preoccupazione che, dopo essersi avvalsi della facoltà riconosciuta dall’art. 563 del c.c., la sorella donataria possa, in una eventuale fase di contenzioso, pensare di far valere la nullità della donazione di somma di denaro ricevuta da C1 su conto corrente personale, chiedendo così la restituzione di quella somma al patrimonio del donante.
Ebbene, purtroppo, come si è già accennato nella precedente consulenza, si tratta di una conseguenza che, in effetti, va messa in conto.
L’art.782 c.c. richiede espressamente per le donazioni la forma solenne dell’atto pubblicosotto pena di nullità”, oltre alla presenza di due testimoni in forza di quanto disposto dagli artt. 47 e 48 della Legge notarile n. 89/1913.
Solo nel caso di donazioni di modico valore, invece, secondo quanto previsto dal successivo art. 783 del c.c., non è richiesta alcuna forma particolare, ma solo la tradizione.
Al fine, poi, di determinare la modicità o meno di una donazione, lo stesso art. 783 c.c. dispone che occorre tenere conto di due parametri, ovvero quella oggettivo (relativo al valore del bene) e quello soggettivo (relativo alla consistenza del patrimonio del donante).

In diverse occasioni la Corte di Cassazione, anche a Sezioni unite (si veda tra le altre, la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017) è intervenuta per porre fine alle donazioni cosiddette “informali”, cioè a quelle donazioni di non modico valore effettuate senza atto pubblico.
In particolare, i casi presi in considerazione riguardano proprio donazioni di importo significativo effettuate tramite un ordine dato alla banca e che, come tali, sono state dichiarate appunto nulle.
La questione che a tale riguardo la S.C. è stata chiamata ad affrontare è se la stabilità del trasferimento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca debba intendersi subordinata all’adozione dello schema formale-causale della donazione, ovvero se l’attribuzione liberale a favore del beneficiario possa rappresentare una conseguenza indiretta giustificata dal ricorso ad un’operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l’intermediazione dell’ente creditizio.

Ebbene, nel risolvere tale questione, i giudici di legittimità, distinguendo quelle che sono le donazioni dirette da quelle indirette, affermano che “il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell’art. 783 cod. civ., la forma è stata sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 del c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 del c.c., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. III, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197) ”.

Si tratta, a questo punto, di stabilire quando può ritenersi configurata una donazione indiretta, intendendo in genere come tale quel negozio giuridico che permette di conseguire il medesimo effetto di una donazione “formale”, e cioè un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario grazie a detta liberalità, con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto disponente (il donatario) per semplice spirito di liberalità (caso classico, oltre che maggiormente diffuso, è quello dei genitori che pagano il prezzo dovuto dal figlio per comprare un appartamento).

La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sempre nella sentenza del 2017 sopra citata, si è preoccupata di fornire un dettagliato elenco di tutti i casi in cui la donazione indiretta può dirsi realizzata, e precisamente:
a) il cosiddetto contratto a favore di terzo: ad esempio quando si versa una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, si arricchisce il cointestatario che beneficia dell’altrui versamento;
b) il pagamento di un debito altrui: è questo il caso del padre che paga una o più rate del mutuo intestato al figlio;
c) il pagamento di un prezzo dovuto da altri: ricorre tale ipotesi nel caso del genitore che paga il prezzo dell’appartamento che viene intestato al figlio;
d) la vendita di un bene a un prezzo irrisorio: si tratta di una donazione per la differenza tra il valore del bene ed il prezzo pagato;
e) la rinuncia a un proprio credito a favore del debitore che, in tal caso, è anche il beneficiario della donazione.

Ebbene, come può agevolmente notarsi, il caso in esame non può in realtà ricondursi ad alcuna delle fattispecie sopra individuate, non sussistendo uno stretto collegamento tra bonifico della somma di denaro e acquisto del terreno (per dare prova di tale collegamento è indispensabile la contestualità dell’acquisto ovvero l’intervento del genitore nello stesso atto pubblico di compravendita al fine di provvedere al pagamento del prezzo).
Non potendosi configurare una donazione indiretta, purtroppo, come si è prima accennato, la donazione di quella somma di denaro rischia di essere sanzionata con la nullità, la quale, peraltro, può essere eccepita da chiunque (non solo dal donante, ma anche da eventuali terzi come i suoi creditori o i familiari) senza limiti di tempo (ciò significa che qualsiasi persona può contestare, anche a distanza di molti anni, la validità dell’atto).

Conseguenza del positivo esperimento dell’azione di nullità è che la donazione si considera come mai avvenuta e il bene rientra nel patrimonio del donante.
Qualora il donante dovesse morire dopo aver effettuato una donazione nulla, saranno i suoi eredi a poter pretendere la restituzione della somma da parte del donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima.
Ciò, invece, non potrà accadere nel caso di donazione valida (è questo il caso della donazione indiretta o della donazione diretta stipulata con atto pubblico), la quale potrà essere contestata dagli eredi non donatari soltanto nel caso di lesione della quota di legittima.

Da un punto di vista pratico, tuttavia, può risultare di conforto quanto osservato da Cassazione n. 20633 del 30.09.2014, dalla cui lettura si evince che, in caso di azione esperita dopo la morte del donante, come conseguenza non si potrà che avere la collazione.
Infatti, la nullità della donazione comporta la qualificazione dell’importo donato come credito in favore dell’asse ereditario ed a carico del soggetto al quale il denaro venne attribuito; ne segue che il coerede (già donatario) dovrà, in sede di divisione, imputare alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi del secondo comma dell’art. 724 del c.c., a meno che non l’abbia precedentemente restituita alla massa, estinguendo così il proprio debito.

Nel caso di specie, dunque, non sarebbe per nulla conveniente per L1 far valere la nullità della donazione fatta con bonifico in favore di C1, in quanto il risultato pratico sarebbe alla fine quello di costringere C1 ad imputare quella somma di denaro alla sua quota ereditaria (al pari di una donazione valida) onde determinare la massa ereditaria complessiva da dividere e verificare la sussistenza di una eventuale lesione della quota di riserva della stessa L! (ciò che, allo stato attuale della situazione, appare improbabile, considerato che L1 sembra aver ricevuto ben di più rispetto a C1).

E. V. chiede
martedì 13/06/2023
“Mia moglie ed io (cointestatari di un conto corrente) desideriamo fare una donazione in denaro ai nostri tre figli, tutti maggiorenni. Ci risulta che non ci siano gravami fiscali fino ad un importo di €1.000.000 per singolo beneficiario figlio.
La donazione sarà nell'ordine di qualche centinaia di migliaia di euro per figlio.
Possiamo procedere alla donazione semplicemente facendo dei bonifici con causale chiara in merito alle ragioni del bonifico stesso o siamo obbligati a procedere con un atto notarile?
Nel caso in cui l'atto notarile non dovesse essere necessario, quale potrebbe essere la più adeguata causale da specificare nel bonifico? Grazie.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 19/06/2023
Per rispondere alla domanda che viene posta occorre prendere in considerazione il disposto di cui all’art. 782 c.c., relativo appunto alla forma della donazione, il quale stabilisce che la donazione, per essere valida, deve necessariamente rispettare la forma dell’atto pubblico.
Unica eccezione ricorre nel caso preso in esame dal successivo art. 783 del c.c., ovvero quello della c.d. donazione di modico valore, per la cui configurabilità occorre che ricorrano due requisiti, e precisamente un requisito oggettivo (consistente nel modesto valore economico del bene o della somma di denaro oggetto di donazione) ed un requisito soggettivo (attinente alla consistenza del patrimonio del donante).

Altro aspetto che occorre prendere in considerazione quando si ha intenzione di donare una somma di denaro mediante bonifico bancario, è quello relativo alla concreta finalità per la quale quella donazione viene effettuata, tenuto conto che si possono configurare due diversi tipi di donazione, ovvero:
- una “donazione diretta” del denaro, quando si vuole semplicemente garantire al beneficiario una determinata somma di denaro per farne ciò che vuole;
- una “donazione indiretta”, rivolta invece a garantire al beneficiario la disponibilità di una somma affinché questi possa a sua volta farne un uso specifico (ad esempio pagare in tutto o in parte il prezzo di acquisto di una casa, di un’auto, ecc.).

Ebbene, mentre nel caso di donazione diretta di denaro avente ad oggetto un importo di non modico valore (la donazione di qualche centinaia di migliaia di euro non può di certo considerarsi di modico valore, seppure occorra prendere in considerazione le condizioni economiche delle parti) è sempre necessario rispettare, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico notarile, qualora, invece, si intenda porre in essere una donazione indiretta non occorrerà il rispetto della forma prescritta dall’art. 782 c.c..
In questo secondo caso, infatti, il requisito formale si intende soddisfatto mediante il collegamento che si viene a realizzare tra il bonifico bancario (nella cui causale occorrerà indicare lo scopo per cui viene effettuata la donazione, es. “acquisto casa di abitazione”) e l’atto negoziale per effetto del quale la somma donata verrà reimpiegata.

Pertanto, a prescindere dagli aspetti fiscali (a cui si farà riferimento in seguito), se la donazione è sganciata da una particolare finalità e volta unicamente ad arricchire il beneficiario, trasferendo sul conto dello stesso una somma non modica di denaro, sarà indispensabile rispettare la forma dell’atto pubblico.
La mancata osservanza di tale forma, infatti, potrà essere invocata da chiunque possa averne interesse quale causa di nullità di quella donazione, con la conseguenza che la somma di denaro si considererà come mai uscita dal patrimonio del donante.
Ulteriore aspetto negativo è che l’azione di nullità, esperibile da chiunque, è anche imprescrittibile (dunque potrà essere esercitata in qualunque momento, anche a distanza di più di dieci anni).
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1875/2017, nella quale la Suprema Corte ha elaborato il seguente principio di diritto:
"Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".

Sotto il profilo fiscale, invece, è certamente corretto quanto viene asserito nel quesito, ovvero che la donazione tra genitori e figli avente ad oggetto una somma di denaro per un importo inferiore alla soglia minima di un milione di euro, non è soggetta a tassazione.
Tuttavia, sempre da un punto di vista fiscale, non devono trascurarsi gli ulteriori risvolti negativi che potrebbero discendere dal trasferimento con semplice bonifico di una non modica somma di denaro, e precisamente:
a) l’Agenzia delle Entrate potrebbe accertare redditi non dichiarati, presumendo che i soldi trasferiti con bonifico possano essere la remunerazione per attività lavorative / professionali svolte dal figlio a favore del genitore (ovviamente ciò dipende esclusivamente dal tipo di attività svolta dalle parti);
b) nel caso in cui il figlio faccia delle spese abbastanza rilevanti, non congrue con le sue ordinarie entrate, l’Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare un accertamento sintetico tramite il redditometro di reddito imponibile non dichiarato.
In tal caso incomberebbe sul figlio beneficiario l’onere di dimostrare, al fine di convincere l’amministrazione finanziaria a desistere dall’accertamento, che l’importo oggetto del bonifico fatto dal genitore è frutto di una liberalità donativa, ciò che invece verrebbe escluso in radice se la donazione fosse formalizzata con atto notarile.

In conclusione, per importi così rilevanti ciò che si consiglia è di ricorre alla donazione per atto di notaio.

E. A. chiede
lunedì 24/10/2022 - Toscana
“Circa due anni orsono è deceduto il Compagno convivente della mia assistita, entrambi vedovi che da 15 anni avevano deciso di intraprendere il resto della propria vita assieme tanto che la mia assistita aveva preso residenza presso di lui e
lo stesso nel testamento (dopo la morte reso pubblico da Notaio) la aveva nominata usufruttuaria di detta abitazione.
Successivamente le aveva intestato una polizza 'caso sua morte' come beneficiaria e aveva firmato presso la sua banca
copia di bonifico in favore della stessa (dalla stessa poi fatto effettuare specificando il proprio iban su rapporto cointestato a lei ed ai suo figli). Mai messa in discussione la capacità di intendere e volere del de cuius.
Non avendo fatto altri testamenti sia la nuda proprietà della casa che la maggior parte delle disponibilità finanziarie dello stesso sono poi passate per eredita' ad un suo nipote (essendo nel frattempo deceduto anche il di lui fratello).
Adesso tale nipote ha dato incarico legale per richiedere la restituzione della cifra a suo tempo bonificata alla sua convivente adducendo la nullità dello stesso perché non formalizzato con atto pubblico e secondo lui per vizio di forma e sostanza sulla delega bancaria a suo tempo rilasciata alla convivente.
La banca ritenendo invece tutte corrette le firme e le volontà del de cuius ha regolarmente riscattato in favore della Convivente la polizza e provveduto ad effettuare il bonifico di cui sopra.
Domanda: in base a quale norma eventuale un parente non beneficiario della legittima può avere legittimazione ad intervenire legalmente su atti fatti in vita dal de cuius? E le obiezioni (tutte da dimostrare) in merito alla irregolarità sostanziale e formale del bonifico hanno un minimo eventuale fondamento?”
Consulenza legale i 31/10/2022
Sulla validità della nomina della convivente quale beneficiaria caso morte della polizza non sembra possano sussistere dubbi, come del resto risulta da ciò che viene detto nel quesito.
I dubbi attengono, invece, alla validità del bonifico effettuato in vita dal conto personale del de cuius al conto corrente che la convivente beneficiaria aveva cointestato con i figli.
Ebbene, occorre intanto chiarire che corretta è la tesi che il nipote ex filio del de cuius intende portare avanti, ovvero quella della nullità del trasferimento delle somme di denaro mediante lo strumento del bonifico bancario.
Su tale specifico argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 18725 del 27.07.2017 (confermata indirettamente anche da Cass. civ., Sez. V, 10/03/2021, n. 6591), affermando il seguente principio di diritto:
"Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".

In particolare, la S.C ritiene che si abbia donazione diretta allorchè vi sia un passaggio immediato e per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto in favore di un altro, situazione configurabile appunto nel caso di bonifico bancario, dovendosi la banca qualificare quale mera esecutrice dell’ordine dato dal correntista disponente.
L’ordine impartito alla banca costituisce atto negoziale esterno rispetto al negozio tra beneficiante e beneficiario, il solo che rappresenta la giustificazione del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro.

In tal caso, ai fini della validità risulta necessaria la forma dell’atto pubblico, in mancanza della quale la donazione sarà nulla, con la conseguenza che la somma di denaro dovrà considerarsi come mai entrata a far parte del patrimonio del beneficiario e che gli eredi del disponente potranno far valere il diritto alla restituzione dell’importo in questione perché giuridicamente mai uscito dal patrimonio del donante stesso.

Il caso preso in esame dalla S.C. riguarda in effetti l’azione posta in essere dalla figlia del de cuius, soggetto rientrante nella categoria del c.d. legittimari.
Ciò, in effetti, potrebbe far sorgere il dubbio se la medesima azione possa essere esperita anche da qualunque altro soggetto che viene ad assumere la posizione di erede, pur se non legittimario e, dunque, non avente comunque diritto ad una quota di riserva.
Ebbene, la risposta si ritiene debba essere positiva, in tal senso dovendosi argomentare dal disposto di cui all’art. 1421 c.c., rubricato “Legittimazione all’azione di nullità”, il quale sancisce espressamente che la nullità di un atto o negozio giuridico può essere fatta valere da “chiunque vi abbia interesse” e perfino “essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
Sembra evidente che nel caso in esame il nipote erede, anche se non legittimario, abbia un interesse diretto ed attuale ad esperire detta azione di nullità, in quanto, essendo beneficiario, quale erede legittimo, di tutto ciò che sarebbe stato rinvenuto nel patrimonio del cuius al momento della sua morte, l’esercizio di detta azione gli consentirà di recuperare al patrimonio ereditario quella somma di denaro trasferita a mezzo bonifico bancario ed a titolo meramente liberale in favore della compagna, con conseguente diritto a pretenderne la restituzione da parte di coloro che hanno beneficiato di quel bonifico.

C. C. chiede
martedì 22/02/2022 - Lombardia
“Vorrei regalare a mio nipote, figlio di mia sorella, 30.000 euro (anche per un debito “morale” di riconoscenza nei confronti di mia sorella). Questa somma rappresenta una frazione non rilevante della mia liquidità.
Da quanto mi pare di aver capito, la modalità formale sarebbe quella della donazione con atto presso un notaio. Ciò comporterebbe il pagamento di un tributo pari al 6% oltre alle spese notarili (quantificate in circa 1000 euro!).
Ora mi chiedo se è possibile evitare di ridurre di quasi il 10% la cifra che elargirei a mio nipote.
Vorrei conoscere la fattibilità e le conseguenze delle seguenti procedure alternative.
1) Versare direttamente tramite bonifico bancario (causale: regalo o …?) i 30.000 euro a mio nipote.
Ho letto che in questo caso la “donazione” sarebbe considerata nulla e che terzi aventi diritto potrebbero chiederne la restituzione (ma nel mio caso il problema non sussiste). Si porrebbero però anche problemi fiscali da parte dell'A. d. Entrate? Forse con eventuali sanzioni nei confronti del donatore o del destinatario?
2) Potrei regalare i 30.000 euro a mia sorella (in questo caso varrebbe la franchigia fino a 100.000 euro) sempre tramite bonifico senza atto di donazione. Poi lei potrebbe in tempi successivi “girarli al figlio”. E' praticamente possibile?
3) Potrei fare un bonifico di 30.000 euro a mio nipote indicando come causale “ prestito senza interessi” e senza indicazione sui modi/tempi della restituzione. E' possibile o ci sono conseguenze che mi sfuggono (oltre ovviamente alla teorica richiesta di restituzione da parte mia o degli eventuali eredi)?
Grazie.”
Consulenza legale i 28/02/2022
Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, integra una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, e cioè senza che l’operazione bancaria sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico.
In tale sentenza la S.C. effettua una netta linea di demarcazione tra la c.d. donazione diretta (per la quale trova applicazione l’art. 782 del c.c., norma che richiede, sotto pena di nullità, il rispetto della forma dell’atto pubblico, al fine di costringere il donante a riflettere sull’atto che sta compiendo alla presenza del pubblico ufficiale), e quella che si definisce “donazione indiretta”, per effetto della quale il patrimonio del donatario viene arricchito senza necessità che si rispettino particolari formalismi (l’esempio classico che va fatto è quello dei genitori che pagano il prezzo dovuto dal figlio per comprare un appartamento).

Sotto il profilo civilistico, la conseguenza più evidente della nullità di una siffatta forma di donazione è quella che se il donante muore, i sui eredi potranno vantare nei confronti del donatario il diritto di richiedere la restituzione della somma donata perché si considera come mai uscita dal patrimonio del donante, e ciò a prescindere dal fatto che la medesima donazione abbia comportato o meno una lesione di legittima.

Sotto il profilo fiscale, invece, tale forma di trasferimento di denaro integrerebbe una chiara ipotesi di evasione fiscale, in quanto verrebbe omesso il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta di registro (determinata in misura fissa e pari ad euro 200,00) e di imposta sulle donazioni.
Si tenga presente, infatti, che la donazione costituisce pur sempre un reddito per chi la riceve, il quale, proprio per tale ragione, è tenuto a pagare la tasse.
Come già viene anticipato nel quesito, a seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore.

Aliquote e franchigie sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario e donante, e sono pari al:
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario;
- 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
In questo caso, dunque, trattandosi di un nipote (parente in linea collaterale di terzo grado) non ci si può avvantaggiare di alcuna franchigia e l’aliquota applicabile è pari al 6%.

La seconda soluzione proposta risolve i problemi di natura fiscale, ma non quelli che si pongono dal punto di vista civilistico, in quanto si tratterebbe pur sempre di una donazione nulla, con la conseguenza che il donatario, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, potrebbe trovarsi costretto a dover restituire la somma ricevuta.
Per ciò che concerne la modicità del valore della somma donata, ipotesi a cui si accenna nella parte inziale del quesito, all’evidente fine di far ricadere la stessa nel campo di applicazione dell’art. 783 c.c., deve osservarsi che la legge, purtroppo, non fornisce una chiara definizione del concetto di “modico valore”.
L’art. 783 c.c., infatti, non detta criteri rigidi a cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi questa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione, e precisamente:
1. un elemento obiettivo, correlato al valore del bene che costituisce oggetto di donazione;
2. un elemento soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.
La ricorrenza di entrambi gli elementi, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
In generale vale il principio secondo cui l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante; per tale ragione è necessario effettuare una valutazione caso per caso, tenendo in considerazione il fatto che una donazione è di modico valore se non porta ad un eccessivo impoverimento del donante e ad un eccessivo arricchimento del donatario.

La soluzione migliore per raggiungere il fine desiderato, dunque, resta quella a cui si fa riferimento al punto 3 del quesito, ovvero quella del prestito.
Si tratta di una fattispecie del tutto lecita, la cui ammissibilità può farsi discendere sia dall’art. 1813 del c.c. (disciplinante il mutuo, a cui questa forma di prestito va necessariamente ricondotta) sia dagli artt. 106 e 132 T.U. bancario.
In particolare, queste ultime due norme configurano come illecita l’attività di finanziamento esercitata in via sistematica ed in assenza di autorizzazione della banca d’Italia o di iscrizione nell’apposito albo tenuto dalla stessa Banca d’Italia.
Pertanto, nessun divieto opera in ordine ai prestiti tra privati allorquando essi siano effettuati in via occasionale e per motivi di esclusiva solidarietà familiare, amicale o comunque affettiva, soprattutto se trattasi di prestito infruttifero, come si presume, con la quasi certezza, che nel caso in esame si intende realizzare.

Per ciò che concerne la forma che tale prestito deve assumere, va precisato che sarà sufficiente la scrittura privata, in tal senso potendosi argomentare dal citato art. 1813 c.c., il quale non richiede il rispetto di alcuna forma particolare (si tratta di un contratto c.d. a forma libera).
Ciò significa che potrebbe anche essere concluso oralmente, ma chiaramente è sempre consigliabile che sia documentato in forma scritta con una scrittura privata di prestito, anche ai fini di possibili accertamenti fiscali.
E’ anche importante dare una data certa a tale scrittura, finalità che si potrà raggiungere o mediante apposizione di una marca temporale sulla stessa o inviandola all’indirizzo di uno dei contraenti mediante raccomandata a/r (per un maggiore approfondimento su questo aspetto si rimanda ad un articolo pubblicato da questa Redazione al seguente link:
https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/cosa-come-ottiene-data-certa-documento/1807.html).

Qualora si scelga tale soluzione, si ricordi che il bonifico con il quale verrà trasferita la somma data in prestito dovrà recare la causale “prestito infruttifero per…”.
Per quanto concerne la restituzione della somma, le parti saranno libere di scegliere le modalità che ritengono più opportune, in base a quelle che sono le esigenze che si vogliono soddisfare con quel prestito.


I. P. chiede
domenica 09/01/2022 - Sicilia
“Mia madre è venuta a mancare il 1 ottobre scorso. Ha fatto testamento pubblicato il giorno 22 ottobre dove a me lascia la legittima. Mi faccio dare dalla banca gli estratti conto e, non solo c'è lesione di legittima, ma nello studio degli estratti conto a lei intestati vengo a scoprire che nel febbraio 2010 mio fratello ha prelevato in 4 tranches 50mila euro portandoli sul suo conto personale.
La legge per le mie conoscenze, dice che, da un lato ho 10 anni di tempo per impugnare la legittima, dall'altro ho letto che penalmente ho 3 mesi di tempo da quando vengo a conoscenza del reato, per querelare mio fratello.
Nella contratttazione futura voglio fare presente il rischio penale per riavere quanto mi spetta, devo quindi agire entro i 3 mesi chiedendo il riequilibrio della legittima, pena la querela. Per la parte civile il mio avvocato mi ha detto che è necessario coinvolgere l'organismo di mediazione. Però non voglio fare trascorrere i 3 mesi che dovrebbero partire non prima della pubblicazione del testamento e quindi la scadenza dovrebbe essere non prima del 22 gennaio. Cosa mi consigliate?”
Consulenza legale i 14/01/2022
Anzitutto è opportuno ordinare la questione.
Premessi i fatti narrati, occorre distinguere i profili di diritto penale da quelli di diritto civile.
Per ciò che concerne i primi, si osserva quanto segue.
L’art. 124 c.p. disciplina il termine per proporre querela, prevedendo che, in linea generale e salvo casi eccezionali dovuti a particolari categorie di reati, il diritto di querela è esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia che costituisce reato.
Tale termine, astrattamente ammettendo la possibilità di sporgere denuncia-querela, decorerebbe dalla data in cui si è venuti a conoscenza delle movimentazioni bancarie in questione, quindi dalla consegna degli estratti conto.
Nel caso in esame, però, sono assenti alcuni elementi importanti, ad esempio non si conosce quale rapporto bancario intercorresse tra la madre e suo fratello oppure in quali circostanze (circostanza di tempo, di luogo e di mezzi) sia stato possibile effettuare queste operazioni. Non è neppure possibile escludere che tali operazioni godessero del consenso della madre.
Si precisa che tali informazioni possono essere fornite dall’istituto di credito.
Stando a quanto scritto nel quesito, le operazioni menzionate risalgono a quasi 12 anni prima rispetto al decesso del de cuius.
Si precisa, inoltre, che l’art. 649 c.p. stabilisce una causa di non punibilità per i delitti contro il patrimonio commessi, tra gli altri, a danno degli ascendenti o dei fratelli o sorelle, questi ultimi conviventi con l'autore del fatto.
Quindi, sulla base dei soli elementi in possesso di questa Redazione, non si ravvisano fattispecie aventi disvalore penale.
Tuttavia, qualora si abbiano elementi di prova aggiuntivi e più specifici, si chiede che ci vengano inviati al fine di una più approfondita valutazione.
Si consiglia in ogni caso un confronto con il proprio difensore in virtù del rapporto fiduciario che deve intercorrere con questi.

Ogni questione inerente a quanto esposto nel quesito attiene, fermo restando quanto sopra, più specificatamente al settore del diritto civile, come di seguito si espone.

Il trasferimento di somme di denaro dal conto dei genitori a quello di uno dei figli, non fondato su alcuna giustificazione causale, integra a tutti gli effetti una vera e propria donazione diretta.
Per la donazione non è necessario il rispetto di particolari forme qualora la stessa abbia ad oggetto somme di modico valore; ciò significa che è sufficiente una semplice dichiarazione verbale o perfino un comportamento concludente, quale la consegna materiale del denaro o il bonifico bancario.
In tal senso dispone espressamente l’art. 783 del c.c., il quale tuttavia non precisa quando la donazione possa considerarsi di “modico valore”; per stabilirlo occorre fare riferimento sia alle condizioni economiche del donante che a quelle del donatario, con l’ovvia conseguenza che uno stesso importo può essere considerato “modico” per determinati soggetti e “non modico” per altri.
Nel caso di specie la somma trasferita si dice essere pari ad € 50.000,00, importo che sicuramente non può in linea generale considerarsi di modico valore.

Pertanto, non potendo tale trasferimento di denaro farsi rientrare nel campo di applicazione dell’art. 783 c.c., varrà quanto disposto dall’art. 782 del c.c., norma che per la validità della donazione richiede la forma dell’atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 18725 del 27 luglio del 2017, stabilendo che è nulla la donazione fatta tramite bonifico bancario di una somma considerevole di denaro in quanto manca di atto pubblico, e dunque viola l’art. 782 c.c.
Sotto il profilo degli effetti accade che, se il donante muore dopo aver effettuato una donazione nulla (come avvenuto nel caso di specie), i suoi eredi avranno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia o meno lesiva dei diritti di legittima.
Infatti, la donazione nulla comporta che il bene donato (in questo caso il denaro) non può considerarsi mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il diritto di pretenderne la restituzione.
Ulteriore conseguenza della nullità della donazione é che l’importo donato va qualificato come credito ereditario in favore dell’asse e come debito a carico del soggetto al quale il denaro venne attribuito.
Pertanto, il coerede donatario dovrà, in sede di divisione, imputare alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi del secondo comma dell’art. 724 del c.c., a meno che non l’abbia precedentemente restituita alla massa, estinguendo così il proprio debito (in tal senso Cassazione n. 20633 del 30 settembre 2014).

Per quanto concerne i termini da rispettare, sempre sotto il profilo civilistico, va detto che il termine per impugnare la donazione per nullità e far conseguentemente valere il diritto alla restituzione di ciò che ne ha costituito oggetto è di dieci anni dalla data di apertura della successione e di venti anni dalla data dell’atto di donazione.

D. V. chiede
martedì 28/12/2021 - Friuli-Venezia
“Buongiorno, ho venduto pochi giorni fa un appartamento cointestato con mia madre, mia sorella e mio fratello (ereditato da nostro padre). Al rogito abbiamo presenziato mia sorella e me(io avevo procura speciale per mia madre e mio fratello). In tale sede l'intenzione di mia sorella sarebbe stata quella di rinunciare alla quota del ricavato della vendita a lei spettante in quanto anni prima aveva già ricevuto donazione in vita da mio padre.
La cosa più semplice in questo caso sarebbe stata quella di far emettere alla persona che ha acquistato appartamento un unico assegno circolare, per l'intero importo, intestato a me.
Tuttavia, credendo io erroneamente di poter incassare solo le somme spettanti a me e alle persone che rappresentavo per procura (mia madre e mio fratello), ho dato indicazioni di far emettere un assegno intestato a mia sorella per i 2/9(circa 28.000€).
Sorge a questo punto il problema di come trasferire la somma di denaro che incasserà mia sorella (l'assegno è emesso con la dicitura di non trasferibilità).
È necessario, come mi hanno detto, un atto di donazione davanti a un notaio(ed in questo caso potrei continuare a rappresentare mia madre e mio fratello in virtù della procura speciale che ho fatto per la vendita) o può bastare un bonifico con una causale esplicativa del tipo "rinuncia a quota ricavato vendita immobile cointestato ricevuto in eredità".
Grazie”
Consulenza legale i 10/01/2022
Nella prassi quotidiana capita spesso di chiedersi se per effettuare passaggi di denaro tra parenti occorra rispettare o meno particolari formalità.
Per rispondere a tale interrogativo è bene, innanzitutto, scindere l’aspetto fiscale da quello civilistico.
Sotto il profilo fiscale il passaggio di denaro a titolo gratuito in favore di un genitore è esente dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni se il valore dell’importo donato è inferiore ad un milione di euro, mentre qualora tale trasferimento debba effettuarsi in favore di un fratello o di una sorella (parenti in linea collaterale), l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni si applica se il valore dell’importo donato è inferiore a centomila euro.
Nella stessa misura le donazioni fra i soggetti sopra indicati sono esenti da imposta di registro.
Sempre da un punto di vista fiscale, va precisato, come giustamente viene osservato nel quesito, che se l’importo che si intende trasferire a titolo gratuito è superiore a 999,99 euro, vige l’obbligo di utilizzare strumenti di trasferimento tracciabili, quali bonifico bancario o assegno non trasferibile.
Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 18 del decreto fiscale n. 124 del 26.10.2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19.12.2019, ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall’art. 49 del D.lgs. n. 231 del 21.11.2007, e che dal 1° gennaio 2022 il previgente valore soglia pari ad euro 2000 è ridotto a 1000 euro.

Sotto il profilo prettamente civilistico, invece, la situazione è ben diversa, in quanto, come è stato chiarito abbastanza esplicitamente dalla Corte di Cassazione, dapprima con sentenza a SS.UU. n. 18725 del 27.07.2017 e ancora più recentemente con ordinanza n. 27665/2020, è necessario il rispetto della forma dell’atto pubblico notarile per le donazioni dirette, anche di denaro, che non siano di modico valore (un importo di 28.000 euro non può certamente essere considerato di modico valore).
In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari (quali azioni, obbligazioni, fondi, ecc.) dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, a mezzo banca, non può farsi rientrare tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, per la quale occorre la forma solenne dell’atto pubblico, salvo che non abbia ad oggetto beni di modico valore.

Le conseguenze del mancato rispetto della dovuta forma non sono certamente da sottovalutare, in quanto ne discende la nullità della donazione, nel qual caso il donatario rimane esposto al rischio della restituzione di quanto ricevuto.
La nullità, infatti, può essere fatta valere, oltre che dal donante stesso, anche dai suoi eredi (a prescindere da una eventuale lesione della loro quota di riserva) o dagli eventuali creditori.
Il rispetto della forma dell’atto pubblico notarile, invece, espone il donatario soltanto al rischio di dover subire l’azione di riduzione allorchè con quell’atto di liberalità il donante abbia leso la quota di riserva dei suoi eredi legittimari.

Nel caso di specie, dunque, si rende necessario non soltanto documentare il trasferimento di denaro in modo da non incappare in una dichiarazione di nullità di esso (con conseguente obbligo di restituzione di quanto ricevuto), ma anche far sì che quel trasferimento risulti essere stato effettuato per compensare donazioni effettuate in vita dal proprio genitore in favore della sola figlia dal cui patrimonio adesso proviene la somma di denaro.
Per raggiungere tale risultato si ritiene che l’unica soluzione proponibile sia quella di fornire una giustificazione causale al passaggio di quella somma di denaro, tale da garantire sia il fratello che la riceve che la sorella che effettua il versamento (il primo da una eventuale richiesta di restituzione da parte dei legittimari della sorella o di potenziali creditori, la seconda dal rischio di subire l’esercizio dell’azione di riduzione da parte del fratello non donatario).

Ciò che si suggerisce, dunque, è di accompagnare il trasferimento di denaro ad una scrittura privata avente ad oggetto “Accordo per reintegrazione quota di legittima”, da cui far risultare, in estrema sintesi, che la sorella, beneficiaria di donazioni ricevute in vita dal padre, versa al fratello la somma di euro 28.000, avendo concordemente determinato in tale misura la lesione subita dal fratello della quota di riserva spettantegli sull’eredità del defunto padre.
Nella causale del bonifico potrà usarsi genericamente la dicitura “Reintegrazione quota di riserva”.

Un ultimo aspetto di cui tenere conto è quello relativo alle modalità con cui dare certezza alla data di sottoscrizione della scrittura privata che sopra si è suggerito di redigere, per le quali si fa rinvio ad un breve scritto illustrativo pubblicato su questo sito e che si trova al seguente link:


Claudio I. chiede
mercoledì 03/03/2021 - Piemonte
“Descrivo la vicenda: nel 1994 la sorella di mia moglie ha avuto in donazione una casa di famiglia dai genitori, in quella occasione mia moglie ha rinunciato gratis ai suoi diritti, di contro nel 2015 per bilanciare è stato donato a mia moglie un alloggio che a mio giudizio al massimo è di pari valore della casa; in quella occasione la sorella di mia moglie ha voluto 40000 euro che ho dato io per troppa fretta e bontà; oggi ho chiesto il motivo di quella somma che ovviamente contesto somma richiesta sotto forma di vero ricatto ; mia moglie diretta interessata vuole solo soprassedere, ed io probabilmente non posso fare nulla, (confermatemelo). Resto in attesa di conoscre vs determinazioni”
Consulenza legale i 21/03/2021
La maggiore difficoltà che il caso in esame pone è data dal fatto che, per effetto delle donazioni, entrambe le sorelle hanno ricevuto da parte dei genitori una anticipazione dell’eredità in egual misura.
Infatti, dal testo del quesito si deduce che l’alloggio ricevuto in donazione dalla moglie può stimarsi all’incirca di valore pari a quello ricevuto dalla sorella nell’anno 1994.
Ciò induce a dover escludere sin da subito la possibilità di esperire un’eventuale azione di riduzione, grazie alla quale sarebbe consentito recuperare, se non tutti, almeno una parte di quei 40.000 euro (ove fosse ravvisabile una lesione della quota riservata alla propria moglie).

Esclusa questa soluzione, che sarebbe forse risultata la più lineare sotto un profilo giuridico, anche se parte legittimata ad agire non potrebbe che essere la moglie (nella qualità di legittimario leso), non resta altra strada che quella di agire per far valere la nullità di quel trasferimento di denaro.

Considerata la particolarità della situazione, si tralascia volutamente di soffermarsi sul fatto che l’assegno è stato emesso dalla moglie, sorella della beneficiaria, la quale ha agito in forza di delega ad operare sul conto, così come si omette ogni considerazione sulla possibilità di rivalersi nei confronti della delegataria (la moglie) per aver agito senza preventiva autorizzazione, almeno formale, da parte del correntista, unico proprietario delle somme che si trovano sul conto (si ritorcerebbe contro se stessi, infatti, ogni eventuale azione di tale tipo).

Occupandoci, invece, della nullità a cui prima si è accennato, va detto che i motivi della stessa si possono essenzialmente individuare nel fatto che si tratta di una somma sicuramente di non modico valore e che il passaggio di denaro non risulterebbe fondato su alcuna valida causa giustificatrice (almeno, attenendoci a quanto riferito) e, pertanto, non può che riportarsi ad un atto di mera liberalità.

Stando così le cose, si ritiene che si possa pensare di agire sulla scorta di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, nella sentenza n. 18725 del 27.07.2017, nella quale si afferma il seguente principio di diritto:
Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”.

Analogamente all’ipotesi del bancogiro, le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito (tale è l’assegno bancario) non possono qualificarsi come donazioni indirette, ma integrano a tutti gli effetti ipotesi di donazioni dirette (il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non può determinare un mutamento della natura della stessa obbligazione, trasformando la donazione diretta in indiretta).

Sempre secondo quanto esplicitamente sostenuto dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. II, n. 26746 del 6 novembre 2008) è da ricondurre alla donazione diretta l'elargizione di somme di danaro di importo non modico effettuata mediante assegni circolari.

La motivazione sulla quale la S.C. fonda essenzialmente tale suo convincimento sta nel fatto che, fatti salvi i casi di donazione di modico valore, di cui all’ art. 783 del c.c. (nel qual caso la forma è sostituita dalla traditio), in qualunque altro caso in cui si realizza un arricchimento altrui per mero spirito di liberalità, si rende indispensabile rispettare il regime della forma solenne (voluto espressamente dal legislatore per la donazione tipica), rispondendo ciò a finalità preventive di tutela del donante, onde evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi così circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni (proprio ciò di cui qui ci si lamenta).

In conseguenza di quanto sopra dedotto, pertanto, si avrà tutto il diritto di chiedere in giudizio che venga dichiarata la nullità della liberalità realizzata mediante consegna di quell’assegno per mancanza della forma dell’atto pubblico prescritta dall’art. 782 del c.c., con conseguente diritto alla restituzione della somma indebitamente ricevuta.
Altro elemento che depone a favore della scelta di una azione di tale tipo sta nel fatto che trattasi di azione che può essere esperita dal titolare del conto corrente (dunque, dal marito), nella qualità, come si è detto all’inizio, di unico proprietario delle somme ingiustificatamente uscite, per mezzo del delegato, dal suo conto.


Anonimo chiede
lunedì 31/10/2016 - Liguria
“NEL 1983 IO E MIO MARITO COMPRAMMO UN APPARTAMENTINO A MIO FIGLIO F. DAI DOCUMENTI IN MIO POSSESSO RISULTA IL PAGAMENTO FATTO DA NOI E LA DESCRIZIONE DELL'APPARTAMENTO, CHE PERO' VENNE INTESTATO A MIO FIGLIO. AL DECESSO DI MIO FIGLIO F., IL TESTAMENTO FATTO DA LUI DICEVA CHE LASCIAVA EREDE UNIVERSALE IL FRATELLO R. E LA LEGITTIMA ALLE DUE FIGLIE (CHE VOLEVA DISEREDARE PER TROPPI MOTIVI, ORA L' APPARTAMENTO E 1/3 PER OGNI EREDE., POSSO FAR VALERE LE RICEVUTE E RIPRENDERMI L'APPARTAMENTO ?”
Consulenza legale i 07/11/2016
Il fatto che il pagamento del bene intestato al figlio sia stato eseguito dai genitori e con il denaro di questi ultimi, non può di per sé solo rilevare al fine di contestare la proprietà del bene stesso, ma può costituire indizio di un atto di liberalità.

Infatti, esiste una sola strada per tentare di dimostrare che l’appartamento è dei genitori e non del figlio, ovvero sostenere che, in realtà, contestualmente alla compravendita (acquisto dell’immobile dal terzo) è stata stipulata una donazione nulla per vizio di forma (donazione dell’appartamento dai genitori al figlio).
E’ noto, infatti, che per la validità di un atto di donazione occorre il rispetto della forma prescritta dalla legge, ovvero quella dell’atto pubblico (atto notarile, in presenza dei testimoni); senza questo presupposto la donazione è nulla: “La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (…).”(art. 782 c.c.).

L’azione di nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere sempre dalle parti, anche se siano state loro stesse a dare causa alla nullità.
Se si riuscisse a dimostrare la nullità del negozio, l’immobile dovrebbe rientrare a tutti gli effetti nel patrimonio dei donanti (genitori) e quindi non spetterebbe più agli eredi del figlio (né al fratello né alle figlie del defunto).

Antonio R. chiede
martedì 13/11/2012 - Lombardia

“Mi sono state rimesse somme da parte di mia madre da me incaricata a gestire locazioni per mio conto e titoli di stato BTP quinquennali 1991-1996. Uno dei coeredi alla morte di mia madre ha dichiarato che le somme rimessemi erano donazioni esibendo esclusivamente le ricevute di bollettini postali ch8 e ricevute di n. 2 bonifici disposti nel 1996 per un totale di circa £ 105.000.000, materiale che mia madre custodiva in casa. Ci sono gli elementi sufficienti per dichiarare una donazione che non c'è mai stata.
Cordiali saluti.”

Consulenza legale i 17/11/2012

Nel caso di specie, poiché gli elementi di fatto non sono del tutto esaustivi, è possibile dare solo alcune indicazioni di massima.

Il trasferimento di somme da un soggetto ad un altro non può essere qualificato come donazione senza la prova dell'intento di liberalità del presunto donante. Pertanto, colui che sostenga esservi stata una donazione ha l'onere di provare l'animus donandi della madre nei confronti del figlio (per un caso simile, v. Cassazione civile , sez. II, sentenza 27.08.2012 n. 14654). Questi, al contrario, potrà giustificare il trasferimento degli importi a suo favore presentando ogni documentazione utile a dimostrare la titolarità dei rapporti locativi e dei titoli di stato, rispetto ai quali la madre aveva solo assunto un obbligo di gestione e riscossione delle somme, con contestuale dovere di ritrasferirle al legittimo titolare. Sul punto possono essere date anche eventuali prove testimoniali.

Qualora vi sia un giudizio pendente, se lo stadio del processo lo consente (ad esempio, è stato appena ricevuto l'atto di citazione oppure non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle memorie ex art. 183 del c.p.c., comma VI), possono essere proposte tutte le prove predette. Ad esempio, per poter provare la rimessione di somme inerenti a locazioni, sarà sufficiente produrre i contratti dai quali si evinca che il locatore era il figlio e non la madre.


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