Il nuovo codice ha mantenuto il sistema, già adottato dall’articolo #1015# del vecchio codice del 1865, secondo cui il donatario di un immobile ha la scelta di restituire alla massa la cosa donatagli in natura, ovvero di imputare il valore, calcolato come nell’art. 746, alla propria porzione. Il diritto di scelta cessa, e si fa luogo alla sola imputazione, qualora l'immobile sia stato ipotecato o alienato. Il termine alienazione va preso in senso largo, e comprende qualsiasi diminuzione giuridica (non quella naturale) del fondo, per enfiteusi, servitù, superficie, come pure nel caso di perdita per colpa del donatario.